Cessione energia elettrica da fonti rinnovabili: le disposizioni del MITE

Pubblicato il Decreto per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 1° marzo 2022, n. 17, sulle modalità di cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del GSE

di Redazione tecnica - 20/10/2022

È stato pubblicato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica il decreto del 16 settembre 2022, n. 314, recante le disposizioni per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 1° marzo 2022, n. 17, sulle modalità di cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella disponibilità del GSE.

Cessione energia elettrica da fonti rinnovabili: il decreto del MITE

Entro dieci giorni dalla data pubblicazione del decreto sul sito, il GSE individuerà volumi di energia elettrica nella sua disponibilità, che saranno assegnati con contratti di durata pluriennale e a prezzo calmierato, sulla base di un meccanismo di ripartizione pro-quota.

Il Mite specifica che in una prima fase, considerate le gravi difficoltà incontrate dalle imprese per il caro energia e, tenendo conto anche delle possibili conseguenze in termini sociali ed occupazionali, la cessione riguarderà i clienti finali industriali, che, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 16-bis del decreto legislativo, sono considerati prioritari.

I clienti finali prioritari

In particolare, i clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, presenteranno l’offerta di acquisto attraverso la sede di negoziazione del GME, allegando idonee garanzie a conferma  della volontà di partecipare alla procedura nel limite massimo dell’1% dell’offerta medesima.

L’offerta di acquisto presentata risponde ai seguenti criteri:

  • a) un volume minimo di energia elettrica richiesta di 1 GWh/anno;
  • b) un volume massimo di energia elettrica richiesta non superiore al 3% di quello offerto;
  • c) un volume massimo di energia elettrica richiesta complessivamente non superiore al 30% del consumo medio degli ultimi tre anni;
  • d) in caso di offerta tramite soggetto aggregatore, l’offerta stessa è riferita a gruppi omogenei di clienti finali in possesso dei medesimi requisiti di priorità.

Il prezzo dell’offerta di cessione da parte del GSE è pari a 210 €/MWh.

Nel caso in cui, all’esito della procedura di assegnazione non sia stato assegnato l’intero volume di energia elettrica, il GME svolge una nuova procedura destinata ai clienti finali non prioritari provvedendo a ripartire il volume residuo con un meccanismo pro quota rispetto ai volumi richiesti dai medesimi clienti.

Sottoscrizione e gestione dei contratti di cessione

Il GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto di cessione per differenza a due vie, di durata fino al 31 dicembre 2025, in relazione al volume di energia elettrica assegnato, acquisendo idonee garanzie a  copertura degli importi che il cliente finale è tenuto a corrispondere nel caso in cui la differenza risulti positiva.

Inoltre entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il GSE:

  • a) predispone lo schema contrattuale di cessione dell’energia elettrica e determina le garanzie che l’aggiudicatario è tenuto a presentare a copertura dell’inadempimento del contratto;
  • b) definisce le modalità mediante le quali i clienti finali, anche in forma aggregata,possono accreditarsi ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione.

Entro lo stesso termine il GME aggiornerà la propria interfaccia informatica, mentre ARERA provvederà a disciplinare le modalità per la copertura, a carico di tutti gli utenti del servizio elettrico, tenuto conto dei costi di gestione sostenuti dal GSE e dal GME.

Inoltre il GSE trasmetterà al Ministero della transizione ecologica e all’ARERA un rendiconto della gestione dei contratti di cessione di energia rinnovabile entro il 31 dicembre di ciascun anno.

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