CILA Superbonus e abusi edilizi: un pasticcio italiano

Il TAR interviene sull'annosa questione dello stato legittimo degli interventi che accedono ai benefici del superbonus

di Gianluca Oreto - 28/04/2023

Era solo questione di tempo ma sono sempre stato sicuro che la "semplificazione" prevista per gli interventi di superbonus dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) avrebbe prima o poi condotto in causa amministrazioni e contribuenti relativamente alla condizione di stato legittimo richiesta per avviare qualsiasi intervento edilizio su un immobile.

CILA Superbonus e abusi edilizi: la nuova sentenza del TAR Veneto

Abbiamo dovuto attendere 650 giorni ma alla fine è arrivato un primo intervento della giustizia amministrativa sulla CILA-Superbonus e sull'attestazione dello stato legittimo dell'edificio non più richiesta dalla modulistica messa a punto a seguito dell'introduzione del "famigerato" comma 13-ter nell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

È il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ad intervenire con l'ordinanza n. 128 del 13 marzo 2023 che ci consente di comprendere meglio:

  • il valore della comunicazione di inizio lavori asseverata ordinaria (art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, T.U. edilizia) e declinata per gli interventi di superbonus senza demoricostruzione dell'edificio (art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio);
  • l'indissolubile condizione richiesta per avviare qualsiasi intervento edilizio su un immobile: lo stato legittimo.

Cila-Superbonus: un pasticcio all'italiana

Per ovviare alle problematiche connesse allo scarso utilizzo del superbonus dovute:

  • ad un patrimonio edilizio pieno di piccole e grandi difformità;
  • alle disposizioni previste all'art. 49 del T.U. edilizia che vietano l'utilizzo di qualsiasi detrazione fiscale in presenza di abusi edilizi;
  • alle difficoltà connesse al periodo di pandemia e alla strutturali carenze degli Sportelli Unici Edilizia per l'accesso agli atti;

il 31 maggio 2021 è stato emanato il Decreto-Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Un provvedimento dalla potenza straordinaria perché a seguito dell'introduzione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater nell'art. 119 del Decreto Rilancio ha davvero dato una forte spinta all'utilizzo del Superbonus 110% (lo confermano i dati Enea relativi all'utilizzo della detrazione fiscale).

Grazie alle grandi "innovazioni" di questo provvedimento normativo:

  • tutti gli interventi di superbonus senza demoricostruzione dell'edificio possono essere avviati mediante presentazione di una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (la CILA Superbonus o semplicemente CILAS) che non richiede l'attestazione dello stato legittimo dell'edificio;
  • è stata prevista una deroga alle disposizioni di cui all'art. 49 del T.U. Edilizia, con la conseguenza che eventuali abusi edilizi non fanno decadere il superbonus;
  • sono state previste delle regole precise per la perdita del bonus (mancata presentazione della CILAS, interventi realizzati in difformità della CILAS, assenza del titolo che ha previsto la costruzione dell'immobile, non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa sul superbonus).

Disposizioni che hanno generato la "malsana" idea che un intervento di superbonus potesse essere avviato anche in assenza dello stato legittimo di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001, quando ormai esiste una consolidata giurisprudenza di Cassazione che conferma l'illegittimità di qualsiasi intervento (anche di manutenzione ordinaria) avviato su un immobile che presenta degli abusi edilizi (con tutte le conseguenze del caso).

Il valore della CILA ordinaria e superbonus

La nuova ordinanza del TAR Veneto viene resa in riferimento ad un'istanza cautelare presentata per l'annullamento di due note dello Sportello Unico Edilizia che vietavano l'esecuzione delle opere di cui alla pratica CILAS Superbonus 110%.

I giudici del TAR hanno ricordato che l'attività assoggettata a CILA (di cui la CILA-Superbonus costituisce una specifica variante) non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie.

CILA e CILA-Superbonus sono atti privati di mera comunicazione, a fronte del quale l’Amministrazione conserva il generale potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall’art. 27 DPR 380/2001.

Eventuali pronunciamenti anticipati dell’ente in ordine alla ammissibilità degli interventi comunicati con CILA/CILAS non hanno carattere provvedimentale, ma meramente informativo, non rispondendo gli stessi ad un potere legislativamente tipizzato.

L'obbligo di Stato Legittimo

Ma il TAR non si ferma sul valore delle CILA e CILAS, confermando pure che l’eliminazione dell’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile è finalizzata solo a semplificare la presentazione delle “pratiche” relative al Superbonus 110%, riducendone i costi e gli incombenti, e potrebbe, a tutto concedere, assumere rilevanza a meri fini tributari, nel senso di impedire al Fisco di negare i benefici fiscali in caso di difformità edilizie.

Tale tema, ammette il TAR, andrebbe approfondito nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali, non apparendo priva di contraddizioni una regula iuris che:

  • da una parte imponga allo Stato di incentivare, con una detrazione fiscale del 110%, l’ammodernamento o efficientamento energetico di immobili interessati da illeciti edilizi;
  • dall'altra non incide sul potere-dovere del Comune di reprimere gli abusi edilizi, che, per regola generale, vanno sempre rimossi o sanati, esclusa ogni forma di legittimazione del fatto compiuto.

Sul piano del diritto amministrativo, resta fermo il principio generale secondo cui affinché gli interventi edilizi possano essere lecitamente realizzati, è necessario non soltanto il possesso del relativo titolo edilizio (ove prescritto), ma anche la loro afferenza ad immobili non abusivi, tenuto conto che altrimenti, le opere aggiuntive parteciperebbero comunque delle stesse caratteristiche di abusività dell’opera principale, con un effetto di propagazione dell’illecito.

Il potere di vigilanza sull'attività edilizia

La natura essenzialmente privatistica della CILA/CILAS non preclude al Comune di esercitare il proprio potere di controllo in materia edilizia. Pur non sussistendo, in materia di CILA/CILAS, un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, restano intatti i poteri di vigilanza contro gli abusi edilizi (o la loro propagazione) previsti in via generale dall'art. 27, d.P.R. n. 380/2001, come conferma lo stesso art. 119, comma 13-quater, del Decreto Rilancio, laddove dispone che “fermo restando quanto previsto al comma 13-ter (ovvero che la presentazione della CILA-Superbonus non richiede l'attestazione dello stato legittimo),“resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Controllo su CILA e CILAS

Si ricorda, infine, che le comunicazioni di inizio lavori asseverate ordinarie o superbonus, in quanto "comunicazioni" non possono essere rese inefficaci o irricevibili se utilizzate per gli interventi per i quali sono state inviate all'amministrazione.

CILA e CILAS sono inefficaci se e solo se presentate per interventi che avrebbero richiesto di un titolo diverso. Nel caso, invece, di comunicazioni incomplete o per le quali l'amministrazione "fiuta" difformità, resta il potere di agire sull'intervento bloccandone l'esecuzione e sanzionando (eventualmente) l'interessato. Esattamente come operato dall'amministrazione nel caso dell'Ordinanza n. 128/2023 del TAR Veneto.

In definitiva, si potrebbe concludere che non solo l'introduzione della CILAS è stata un vero e proprio pasticcio all'italiana ma anche che a causa di questa è in previsione una copiosa giurisprudenza che metterà contro Comuni e contribuenti. Olè!

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