CILA, tettoia/porticato, cambio di destinazione d’uso rilevante e sanatoria sismica: interviene il Consiglio di Stato
Interessante sentenza del Consiglio di Stato che entra nel merito dell’inefficacia della CILA, delle definizione di tettoia, del cambio di destinazione d’uso ma, soprattutto, della sanatoria sismica
L’utilizzo della CILA, la definizione di tettoia, quella di porticato e i relativi regimi abilitativi, il cambio di destinazione d’uso da garage o cantina a residenziale e la sanatoria sismica. C’è davvero di tutto nel nuovo intervento del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 3645 del 22 aprile 2024, entra nel merito di alcuni argomenti “caldi” che riguardano l’utilizzo operativo delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
CILA, tettoia/porticato, cambio di destinazione d’uso rilevante e sanatoria sismica: la sentenza del Consiglio di Stato
Una sentenza resa dai giudici di Palazzo Spada in riferimento ad un appello presentato avverso una decisione del TAR che aveva confermato il diniego di sanatoria ex art. 36 del Testo Unico Edilizia (TUE), riferito ad una serie di interventi su un fabbricato di proprietà facente parte di un complesso immobiliare composto da otto villini a schiera, e confermato l’ordine di demolizione emesso dal comune sulle opere non sanate.
Nel caso di specie, era stata presentate istanza di accertamento di conformità per sanare:
- la modifica di destinazione d’uso da garage/cantina ad abitazione dei locali seminterrati;
- la realizzazione di una scala di collegamento tra questi ultimi e il piano terra e di una tettoia/porticato.
Interventi che erano stati conclusi a seguito di comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA).
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 22 aprile 2024, n. 3645INDICE
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