Condono edilizio: il Consiglio di Stato su silenzio assenso e annullamento in autotutela

Esistono dei limiti entro i quali l'Amministrazione può esercitare la revoca di un titolo edilizio illegittimo che si è formato per il decorso del tempo. Vediamo quali sono

di Redazione tecnica - 18/05/2025

Dopo il silenzio assenso: l'annullamento in autotutela

Subentra quindi l’applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Questo articolo consente all’amministrazione di annullare un atto illegittimo, anche tacito, entro un termine ragionevole, di regola non superiore a 18 mesi.

Nel caso in esame, il Comune è intervenuto quando il titolo di era formato per silenzio assenso e ben 6 anni e mezzo dopo lo scadere del termine entro cui avrebbe potuto procedere in autotutela, senza alcuna dimostrazione di dolo, falsa rappresentazione o ragioni di pubblico interesse attuale e concreto.

L’appello è stato quindi accolto, confermando non soltanto la formazione del titolo per silenzio assenso, ma anche l’impossibilità di procedere con l’annullamento in autotutela per decadenza dei termini consentiti.

Si possono quindi così sintetizzare i temi fondamentali della pronuncia:

  • il silenzio-assenso ha valore di titolo edilizio, anche in caso di opera non sanabile, quando la documentazione presentata è completa;
  • il termine per l’esercizio del potere di diniego è di 24 mesi ai sensi dell’art. 35 l. 47/1985;
  • l’eventuale illegittimità sostanziale può essere sanata solo con un valido esercizio dell’autotutela, che deve rispettare i principi di affidamento e ragionevolezza;
  • l’annullamento in autotutela è ammesso solo entro 18 mesi, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990;
  • l’amministrazione che tace oltre il termine perde il potere di provvedere;
  • l’affidamento e la buona fede del cittadino prevalgono sull’inerzia della PA.

 

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