Condono edilizio, occhio alla data di completamento delle opere

Consiglio di Stato: "L’onere della prova dell’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria a pena di rigetto della domanda, potendo quest’ultimo fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta"

di Redazione tecnica - 28/05/2021

Uno dei requisiti previsti per l'ottenimento del condono edilizio ai sensi della Legge n. 326/2003 (terzo condono edilizio) riguarda la data di completamento delle opere abusive. In particolare, il comma 25 dell'art. 32 della terza legge sul condono prevede che le opere devono essere ultimate entro il 31 marzo 2003. Ma come si fa a provare la data di completamento delle opere?

Condono edilizio e data di completamento delle opere: nuovo intervento del Consiglio di Stato

A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3853 del 18 maggio 2021 che ci fornisce importanti informazioni su questo argomento.

In questo caso ha proposto ricorso il proprietario di un immobile che si è visto recapitare un ordine di demolizione e un provvedimento di diniego della richiesta di sanatoria edilizia. Secondo l'amministrazione, tesi confermata dal TAR, dalle aerofotogrammetria risulterebbe che l'immobile per il quale si è chiesto il condono fosse certamente privo di copertura alla data del 27 giugno 2004,ovvero successiva a quella richiesta dalla normativa nazionale, recepita dalla Legge Regionale n. 12/2004 (ci troviamo nella Regione Lazio).

Su cosa si intenda "opera ultimata" si è espresso in passato il Consiglio di Stato ribadendo che ai fini del condono edilizio le opere si intendono ultimate se si è completato almeno il "rustico", dove per rustico si intende l’opera comprensiva delle tampognature esterne e del tetto, realizzando e rendendo individuabili e calcolabili i volumi.

Speciale Testo Unico Edilizia

La data di completamento dell'opera

L’onere della prova dell’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria a pena di rigetto della domanda. Al richiedente è concesso un ampio ventaglio di documentazione atta a provare questa data, come fatture, ricevute relative all’esecuzione dei lavori e/o all’acquisto dei materiali, rilievi aereofotogrammetrici. Non è, invece, sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il periodo di realizzazione delle opere abusive è, dunque, elemento fondamentale a carico di chi invoca la sussistenza del presupposto temporale per usufruire del condono edilizio, non essendo l’Amministrazione comunale in grado di verificare la data di realizzazione, sul proprio territorio, di tutti gli immobili ivi realizzati.

Tale onere non può dirsi soddisfatto mediante la semplice produzione in giudizio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se proveniente da un terzo, la quale non può in alcun modo assurgere al rango di prova neppur presuntiva, sull’epoca di realizzazione dell’abuso.

Come opera il silenzio-assenso dell'istanza

Il Consiglio di Stato ha, anche, chiarito che non importa il tempo trascorso per la definizione delle domande di condono. Il titolo abilitativo tacito può formarsi, per effetto del silenzio assenso, soltanto se la domanda di sanatoria presentata possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che possa avviarsi il procedimento di sanatoria, in cui il decorso del tempo è mero coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa.

Affinché si abbia il silenzio assenso occorre che il procedimento sia stato avviato da un’istanza conforme al modello legale previsto dalla norma che regola il procedimento di condono. Inoltre, perché possa utilmente decorrere il termine per il silenzio-assenso è anche che la domanda di condono sia corredata dalla documentazione richiesta (oblazione inclusa).

Il caso di specie

Nel caso di specie, il tempo trascorso è stato in parte connesso alle ripetute integrazioni documentali che si sono rese necessarie nel corso procedimento; e comunque, non avendo gli istanti prodotto documentazione idonea a comprovare l’effettivo completamento dell’opera, con la relativa copertura, entro il termine prescritto, giammai avrebbe potuto formarsi il silenzio assenso.

Il ricorso è stato, chiaramente, respinto.

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