Cosa accade quando una disposizione del Codice dei contratti pubblici entra in conflitto con una previsione contenuta in un suo Allegato? Quale criterio deve adottare la stazione appaltante per evitare il rischio di contenziosi? E, soprattutto, come incidono tali conflitti sulla partecipazione degli operatori economici alle gare di importo rilevante?
A queste domande ha risposto il TAR Liguria con la sentenza del 22 agosto 2025, n. 982, che affronta direttamente l’antinomia normativa tra l’art. 103 del d.lgs. 36/2023 e l’art. 2 dell’Allegato II.12.
Contrasti tra Codice e Allegati: a prevalere è la norma
Il caso in esame riguarda una gara per l’affidamento di lavori per un importo superiore a 20 milioni di euro. Il raggruppamento secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che la clausola di bando fosse nulla in quanto richiedeva una cifra d’affari pari a 2,5 volte l’importo a base di gara, calcolata sul decennio anziché sul quinquennio previsto dall’Allegato II.12.
Le imprese ricorrenti hanno evidenziato, in particolare, che una delle mandanti (con quota di partecipazione del 33%) avrebbe dovuto dimostrare un fatturato minimo pari a oltre 74 milioni di euro nel quinquennio, mentre ne aveva dichiarati poco più di 51 milioni. Di qui la richiesta di esclusione dell’intero raggruppamento aggiudicatario.
A ciò si è aggiunta la contestazione di un contratto di avvalimento, che – secondo i ricorrenti – sarebbe stato sottoscritto da un procuratore privo di poteri, rendendo inefficace l’impegno a mettere a disposizione i requisiti SOA nella categoria OG7 classifica VIII.