Subappalto
Con riferimento all’119 comma 17 del Codice, si concorda sul fatto che il c.d. subappalto “a catena” debba essere limitato. Si ritiene che la migliore limitazione sarebbe, però, tornare a quanto già previsto dal DPR n. 207/2010 in merito ad alcune specifiche categorie che, per ragioni tecniche, necessitano di un ulteriore livello di affidamento da parte del subappaltatore;
Inoltre FINCO concorda con la necessità di tenere conto dei rinnovi contrattuali nella revisione prezzi, ma non si concorda con il riferimento ai soli contratti sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, dal momento che la “maggiore rappresentatività” non è concetto “oggettivo” e ci possono essere contratti legittimi e perfettamente aderenti all’attività che viene svolta (si pensi a quello del Restauro Specialistico siglato da ARI- FINCO ed UGL) che devono ugualmente essere presi in considerazione.