Costi della manodopera: la distinzione tra costi diretti e indiretti
Un'offerta che non contiene i costi indiretti può essere considerata insostenibile e incongrua? Ecco la risposta del Consiglio di Stato
Come influiscono i costi diretti e indiretti della manodopera nella formulazione dell’offerta economica e nella valutazione dell’eventuale anomalia? Da questo punto di vista, quando è ammissibile il sindacato del giudice amministrativo sulla congruità dell’offerta e fino a che punto la discrezionalità tecnica della stazione appaltante è davvero insindacabile?
Queste le domande al centro dell’interessante sentenza del Consiglio di Stato del 19 maggio 2025, n. 4250, chiamata a pronunciarsi su un ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto di servizi.
Costi diretti e costi indiretti della manodopera: una distinzione essenziale
Il primo chiarimento di rilievo fornito dai giudici di Palazzo Spada riguarda l’individuazione delle voci obbligatorie da indicare in sede di offerta: secondo il Consiglio di Stato, l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera prevista dal Codice dei contratti pubblici si riferisce esclusivamente ai dipendenti impiegati direttamente nella specifica commessa.
Restano invece esclusi, poiché non riconducibili a un’articolazione specifica dell’offerta, i costi indiretti, ossia quelli relativi al personale di supporto o a servizi esterni utilizzati trasversalmente su più contratti.
Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto corretta l’impostazione della società aggiudicataria, la quale aveva chiaramente distinto il personale operativo assegnato in via esclusiva alla commessa da quello strutturale, destinato alla gestione condivisa di più progetti.
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