Costi manodopera: il TAR sulla clausola di revisione prezzi

In caso di aumento straordinario del costo del lavoro, è illegittimo il diniego automatico della SA alla revisione dei corrispettivi. Vediamo il perché

di Redazione tecnica - 15/05/2025

A quali condizioni l’aumento del costo del lavoro può giustificare una revisione prezzi? È legittimo negare tout court l’adeguamento in assenza di clausole contrattuali? Quali margini ha il RUP nel valutare i presupposti di imprevedibilità ed eccezionalità?

Revisione dei prezzi: il TAR sull'aumento del costo del lavoro

A rispondere a questi dubbi è il TAR Campania con la sentenza del 12 maggio 2025, n. 3716, in una vicenda riguardante la proroga tecnica disposta da una stazione appaltante per un appalto di servizi. A fronte di una nuova, ulteriore proroga, l’appaltatore ha richiesto la revisione dei corrispettivi in ragione di un rinnovo del CCNL di categoria, intervenuto a soli nove mesi dal precedente.

L’amministrazione aveva respinto la richiesta, invocando l’assenza di una clausola di revisione prezzi nella lettera d’invito e nel contratto, richiamando l’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Nel valutare la questione, il TAR ha preliminarmente ribadito l'impossibilità di una revisione prezzi automatica in assenza di apposita clausola contrattuale.

Dall’altra parte, però la richiesta dell’operatore era fondata sulla circostanza straordinaria del doppio rinnovo del CCNL in meno di un anno, nonché su altri fattori esogeni (pandemia, crisi internazionali, aumento generalizzato dei costi), tutti elementi che imponevano una valutazione di eccezionalità e imprevedibilità ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016.

Sebbene l’incremento del costo del lavoro sia normalmente prevedibile nei contratti di durata, può assumere carattere straordinario in presenza di situazioni atipiche, come rinnovi ravvicinati dei contratti collettivi, tali da alterare significativamente l’equilibrio economico del contratto.

 

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