Il decoro architettonico non può impedire la rimozione di barriere

Il Decreto Semplificazioni limita l'eliminazione delle barriere architetoniche solo in caso di pericolo per la stabilità e la sicurezza dell'edificio

di Redazione tecnica - 23/01/2022

L’eliminazione di barriere architettoniche in parti comuni condominiali non può essere subordinata al decoro architettonico di un edificio. L'unico limite che si può porre all'intervento è che esso eventualmente pregiudichi la stabilità e la sicurezza dell'edificio.

Eliminazione barriere e decoro archiettonico: la sentenza del Tribunale Civile

Lo ha affermato il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6312/2021, che conferma il cambio di passo segnato dal D.L. n. 76/2020, (cd. "Decreto Semplificazioni"), convertito con legge n. 120/2021, con cui i limiti imposti dall'art. 1120 agli interventi di eleminazione delle barriere archiettoniche sono stati confinati solo alla sicurezza e alla stabilità dell'edificio.

Ma andiamo con ordine. Questi i fatti: un condomino, proprietario di un appartamento sito al piano rialzato di un edificio condominiale, aveva presentato ricorso al Tribunale per l’annullamento di una delibera che autorizzava l’installazione di una piattaforma elevatrice nel vano scale dell’edificio, ad uso di alcuni condomini con difficioltà di deambulazione.

In particolare il condomino lamentava che tale intervento violava l’art. 1120 c.c. perché, riducendone la larghezza, rendeva inservibili le scale comuni all’uso e al godimento anche di un solo condomino, non consentendo “il passaggio di due persone affiancate, di barelle per il soccorso di emergenza delle persone, l’evacuazione rapida dell’edificio, nonché il trasporto di oggetti anche solo minimamente ingombranti”. Inoltre la piattaforma avrebbe recato danno alla sua proprietà esclusiva, alterandone il decoro architettonico; per di più, l’impianto progettato, sarebbe stato inservibile anche alle stesse persone disabili, perché non rispondente ai parametri normativi di settore (L. n. 13/1989 e D.M. n. 236/1989).

Il Condominio, chiamato in giudizio, ha fatto presente il carattere indispensabile ed essenziale dell’impianto per alcuni condomini con difficoltà di deambulazione e con disabilità gravissime.

Eliminazione barriere archiettoniche: il Decreto Semplificazioni

Nell'affrontare il caso, il Giudice ha fatto presente che nel corso del giudizio è appunto entrato in vigore il Decreto Semplificazioni che, al comma 3 dell'art. 10 ha aggiunto, alla fine dell’art. 2 della legge n. 13/1989, i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile".   

Ciò significa che l’unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche è quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, e, non più, anche quello del rispetto del decoro architettonico e della necessità di assicurare l’uso e il godimento, “anche di un solo condomino”, delle parti comuni.

Di conseguenza, tutte le doglianze sollevate relative alla presunta lesione del decoro architettonico, nonché alla inservibilità delle parti comuni per l’uso ed il godimento anche di un solo condomino, hanno perso rilievo perché il legislatore ha rimosso i limiti previsti dall’art. 1120 del codice civile e non occorre più verificare la legittimità delle delibere alla luce di questi parametri.

Il decoro architettonico non può impedire l'eliminazione di barriere

Inoltre, non si può neanche parlare di “minor pregio visivo del vano scale condominiale”: considerato che l’area di intervento riguarda una parte comune dell’edificio e non la proprietà esclusiva dell’attore, essa rientra nell’ambito del decoro architettonico, che non è più un limite all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la possibilità di rimozione delle barriere architettoniche in ogni caso, a condizione esclusivamente che non venga pregiudicata la sicurezza e la stabilità dell’edificio.

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