Detrazioni fiscali edilizia 2022: via libera a sconto in fattura e cessione del credito

La bozza di disegno di legge di Bilancio 2022 approvata dal Senato conferma le opzioni alternative alle detrazioni fiscali in edilizia anche per il 2022

di Redazione tecnica - 27/12/2021

La Legge di Bilancio 2022 non segnerà solamente le sorti del superbonus 110% e delle principali detrazioni fiscali in edilizia, ma definirà anche le modalità di fruizione (determinanti per il loro utilizzo).

Legge di Bilancio 2022 alla Camera

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato, la Camera dei Deputati è stata convocata martedì 28 dicembre alle ore 14 per la discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. Dopo la fiducia da parte della Camera arriverà la tanto attesa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che darà il via ad ogni puntuale analisi.

È ormai chiaro che il testo definitivo della Legge di Bilancio 2022 sarà quello approvato dal Senato (ma la prudenza è sempre obbligatoria) e insieme alle proroghe per il superbonus sono arrivate anche quelle per le altre principali detrazioni fiscali in edilizia (ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus mobili e bonus verde).

Prorogate le opzioni alternative

Ma la proroga più importante è probabilmente contenuta nell'attuale art. 1, comma 29 del disegno di legge di Bilancio che interviene sull'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ovvero l'articolo che ha istituito in Italia le orma note opzioni alternative alla detrazione diretta:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Modalità alternative che hanno consentito l'utilizzo delle detrazioni fiscali a tutti, incapienti inclusi.

Per il superbonus le opzioni alternative saranno prorogate fino al 2024. Per tutte le altre detrazioni fiscali che utilizzano le opzioni, queste saranno prorogate fino al 31 dicembre 2025.

Opzioni alternative: per quali bonus fiscali

Entrando nel dettaglio, superbonus incluso, le opzioni alternative potranno essere utilizzate sulle detrazioni fiscali previste per i seguenti interventi edilizi:

  • recupero del patrimonio edilizio (bonus casa, art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (bonus casa, art. 16-bis, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • efficienza energetica (ecobonus ordinario, art. 14 del D.L. n. 63/2013);
  • adozione di misure antisismiche (sismabonus ordinario, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate, art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter del D.L. n. 63/2013).

Oltre a queste una new entry. Per tutto l’anno 2022 oltre al superbonus 110% come trainati, gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti potranno accedere ad una nuova detrazione fiscale del 75%.

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