Digitalizzazione appalti: le nuove FAQ di ANAC

Pubblicate oltre 30 nuove FAQ su digitalizzazione appalti, banca dati nazionale dei contratti pubblici, piattaforme certificate, acquisizione CIG, FVOE e pubblicità legale

di Redazione tecnica - 10/02/2024

PAD - Piattaforme di approvvigionamento digitali certificate

D. Per aderire all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate occorre effettuare la procedura di qualificazione?

R. No. Anche per i soggetti non qualificati è obbligatorio l'utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. La disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale è in ogni caso un requisito necessario per la qualificazione ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 6, comma 4 dell'All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023.

D. Per aderire all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate è necessario iscriversi all'AUSA?

R. Sì.

D. A quali condizioni la disponibilità di una piattaforma digitale consente l’assolvimento del requisito di qualificazione riguardante la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice, requisito obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell’articolo 4, comma 5 e dell’articolo 6, comma 4 dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023?

R. Ai fini della qualificazione, la piattaforma digitale deve essere nella “disponibilità” dell’amministrazione e deve essere “certificata”. In riferimento al requisito di “disponibilità”, si rimanda ai chiarimenti forniti con la FAQ n. 8 pubblicata sul sito dell’ANAC (servizio Qualificazione). Rispetto al requisito della “certificazione”, si chiarisce che, in base al Comunicato pubblicato con Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023, possono essere considerate come certificate “le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023). Le predette piattaforme “devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l’Elenco accedendo al seguente link a partire dal 18 dicembre 2023”.
Ai fini della qualificazione, la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate deve essere dichiarata, dai soggetti tenuti alla qualificazione, in fase di compilazione del modulo di domanda di qualificazione.

A decorrere dal 1° febbraio 2024, per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che si sono qualificate in data anteriore al 31.12.2023, il requisito di disponibilità di una piattaforma digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate si intenderà positivamente accertato attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro di ANAC delle piattaforme certificate, consultabile a questo link

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