Digitalizzazione appalti: le nuove FAQ di ANAC

Pubblicate oltre 30 nuove FAQ su digitalizzazione appalti, banca dati nazionale dei contratti pubblici, piattaforme certificate, acquisizione CIG, FVOE e pubblicità legale

di Redazione tecnica - 10/02/2024

Pubblicità legale

D. La stazione appaltante può avvalersi di servizi di intermediazione per la pubblicazione di bandi ed esiti di gara?

R. No, in quanto la pubblicazione avviene esclusivamente per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

D. Quali sono le modalità utilizzabili per assolvere gli oneri di pubblicazione sul TED?

R. Gli oneri di pubblicazione sul TED vengono assolti attraverso la comunicazione dei dati necessari sulla piattaforma digitalizzata.

D. Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alle pubblicazioni di Rettifiche al bando/documenti di gara per procedure in corso e avviate entro il 31/12/2023. Dove pubblico, a livello nazionale, l’avviso di rettifica di un bando di gara pubblicato prima del 1° gennaio 2024?

R. L’avviso di mera rettifica del bando va reso noto con le stesse forme di pubblicità dell’atto rettificato e, dunque, l’avviso di rettifica di bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2024, a livello nazionale, assolve l’obbligo di pubblicità legale tramite la pubblicazione su GURI.

D. Per gare concluse entro il 31/12/2023, essendo venuto meno, a partire dal 1° gennaio 2024, il regime transitorio di pubblicità legale per i bandi di gara e i correlati avvisi di cui all’articolo 225, co. 1, del D.lgs. n. 36/23, è corretto pubblicare l'avviso di gara esperita sulla GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici oppure invece bisogna utilizzare la BDNCP?

R. Come chiarito nella Delibera n. 582/2023, Anac pubblica attraverso la BCNCP i dati comunicati tramite SIMOG relativi all'aggiudicazione di gare indette fino al 31 dicembre 2023. In questi casi le stazioni appaltanti devono assicurare l'invio tempestivo dei dati, e comunque entro il termine stabilito dalla norma (art. 111, d.lgs. n. 36/2023) per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale. Le stazioni appaltanti sono anche tenute a garantire la completezza e la correttezza dei dati inviati.

D. Se ho inviato il bando al TED ai fini della pubblicazione sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023, come adempio gli obblighi di pubblicità a livello nazionale? È ancora valida in questo caso la pubblicazione del bando su GURI in una data a partire dal 1° gennaio 2024?

R. Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, la pubblicità del bando a livello nazionale su GURI continua a soddisfare gli obblighi di pubblicità legale anche dopo il 31 dicembre 2023 solo per quelle gare che sono state avviate entro tale data. Per gare “avviate” devono intendersi quelle gare il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023. In questo caso il bando può essere pubblicato in GURI anche in una data a partire dal 1° gennaio 2024 e tale pubblicazione soddisfa gli obblighi di pubblicità legale. Se invece il bando è stato solo inviato al TED ma non anche pubblicato su GUUE entro il 31 dicembre 2023, la gara rientra nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato a livello nazionale tramite la BDNCP. In questo caso l’eventuale pubblicazione del bando su GURI non assolve gli obblighi di pubblicità legale.

D. Come posso pubblicare su BDNCP il bando che ho inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE solo dopo tale data?

R. Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, per pubblicare sulla sezione della BDNCP dedicata alla pubblicità legale un bando inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE a partire dal 1° gennaio 2024 occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all’impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.

D. Se ho inviato al Poligrafico un bando soggetto al solo obbligo di pubblicità in ambito nazionale entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale pubblicazione su GURI successiva a tale data è valida?

R. Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, in questo caso la pubblicazione su GURI non assolve l’obbligo di pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato tramite la BDNCP. Per potere pubblicare tramite BDNCP, occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all’impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione tramite interoperabilità, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.

D. L’avvio di una procedura negoziata senza bando ai sensi delle lettere c), d), e) del comma 1 dell’art. 50 del Codice deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 27 del Codice attraverso la BDNCP?

Le procedure negoziate senza bando ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice sono soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 2, comma 2, Allegato II.1 al Codice (fase di avvio) e dall’ art. 50, comma 9 (fase aggiudicazione).

Se la consultazione degli operatori avviene con indagine di mercato, il relativo avviso di avvio dell’indagine di mercato è pubblicato in BDNCP (sezione altri avvisi della PVL) ai sensi dell’art. 2, comma 2, Allegato II.1.
Se la consultazione avviene con lettera di invito a soggetti individuati in un elenco di operatori economici, non viene effettuata alcuna pubblicazione in BDNCP per la fase di invio.
L’esito di ciascuna procedura, in qualunque modo sia stata avviata, è pubblicato in BDNCP (sezione esiti della PVL) ai sensi dell’art. 50 comma 9.

D. Sono pubblicati tramite BDNCP anche gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nei settori speciali possono istituire ai sensi dell’art. 162 del Codice?

R. Sì. Per l’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione è prevista la pubblicazione sul TED, tramite uno specifico eform, oltre che la pubblicazione nazionale su BDNCP.
L’ANAC è e-sender nazionale, pertanto le pubblicazioni sul TED devono essere trasmesse all’ANAC che provvede al relativo inoltro, oltre a procedere alla pubblicazione nazionale sulla PVL.
Al fine di provvedere a tali pubblicazioni è stata predisposta un'apposita scheda (P1_15_1) da compilare utilizzando una piattaforma di approvvigionamento certificata. La piattaforma provvede a trasmettere i dati all’ANAC che, a sua volta, provvede alle relative trasmissioni/pubblicazioni. In tal modo si assolvono entrambi gli obblighi di pubblicazione.

D. A cosa deve rinviare il link contenuto nel bando di gara pubblicato tramite BDNCP sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL)?

R. La stazione appaltante/ente concedente deve inserire, tra i dati da trasmettere a BDNCP ai fini della pubblicazione su PVL, il collegamento ipertestuale ai documenti della procedura, come richiesto dall’art. 27, comma 3, e dall’art. 85 comma 4, del Codice. Questo link deve consentire di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o l’ente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.
Non può considerarsi sufficiente a tale fine l’inserimento di un collegamento ipertestuale all’homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente.
Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione della gara, la stazione appaltante/ente concedente può sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.
La stazione appaltante/ente concedente deve garantire la stabilità del collegamento ipertestuale al proprio sito istituzionale e, quando necessario, alla piattaforma di approvvigionamento digitale, per tutta la durata della procedura. A riguardo si veda il Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2024.

D. Entro quanto tempo viene presa in carico e gestita una richiesta di pubblicazione a livello nazionale inviata all'ANAC?

R. La gestione delle richieste di pubblicazione è disciplinata dagli articoli 3 e 4 della delibera 263/2023 dell'ANAC. La piattaforma per la pubblicità legale dell'ANAC prende in carico le richieste e gestisce le pubblicazioni solo nei giorni non festivi; sono quindi considerate utili tutte le giornate non festive dal lunedì al venerdì (escluso quindi il sabato).

In particolare:

  • la presa in carico avviene nella stessa giornata della ricezione se quest'ultima è perfezionata entro le 18:00, altrimenti è operata nel primo giorno utile successivo al ricevimento della richiesta;
  • gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sono pubblicati nella prima giornata utile successiva alla presa in carico;
  • per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, l'invio al TED per pubblicazione nella GUUE avviene il giorno stesso della ricezione se questa avviene prima delle 18:00; la pubblicità a livello nazionale è garantita dalla BDNCP attraverso la piattaforma per la pubblicità legale, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 85 del codice.

La data di effettiva pubblicazione è comunicata attraverso i flussi di comunicazione informatizzati implementati tra la BDNCP/PCP e le piattaforme delle stesse SA.

L'Autorità si riserva, in ogni caso, di posticipare le pubblicazioni al fine di procedere a ulteriori verifiche dei contenuti in caso di anomalie e/o incongruenze rilevate nei dati trasmessi dalle SA.

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