Violazione distanze legali: chiarimenti dalla Cassazione

Non è ammissibile l'ordine di demolizione di un fabbricato che, illegittimo secondo le norme vigenti al momento della sua realizzazione, non lo sia più alla luce delle norme vigenti al momento della decisione

di Redazione tecnica - 24/10/2023

In materia di distanze in edilizia, è inammissibile un ordine di demolizione per violazione delle distanze minime, qualora medio tempore sia sopraggiunta una norma più favorevole.

Violazione distanze minime: cosa succede se le norme cambiano?

Lo ricorda la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 5 ottobre 2023, n. 28041, con la quale ha cassato la sentenza di una corte d'appello che aveva condannato i proprietari di un immobile all’arretramento del fabbricato fino a 5 metri dal confine per violazione delle distanze minime.

Secondo i ricorrenti, il regolamento edilizio vigente e le relative norme di attuazione, disposizioni più favorevoli e intervenute dopo la realizzazione del fabbricato, sarebbero state erroneamente ritenute inapplicabili al caso in esame.

Una tesi confermata dagli ermellini, che hanno ricordato il principio secondo cui “I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi già sorte), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione”.

Conclude la Superma Corte che è inammissibile l'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina.

 

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