Doppia conformità rigida: niente sanatoria edilizia in zona sismica

La Corte di Cassazione ribadisce che l’assenza dell’autorizzazione sismica preventiva impedisce la sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Redazione tecnica - 23/05/2025

Le ragioni della Corte: niente sanatoria ex art. 36 in zona sismica

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, generico e privo di interesse concreto. L’elemento dirimente è però di natura sostanziale. Il giudice dell’esecuzione, nel valutare la legittimità del permesso in sanatoria, ha rilevato che:

  • l’opera sorge in zona ad elevato rischio frana e idraulico;
  • non risulta completata entro la data dichiarata;
  • è stata realizzata in assenza dell’autorizzazione sismica preventiva;
  • ricade in zona soggetta a inedificabilità assoluta.

Da qui l’affermazione di un principio fermo: il requisito della doppia conformità ex art. 36 TUE è escluso in assenza di autorizzazione sismica, non potendo ritenersi conforme né alla normativa urbanistica né a quella edilizia vigente.

La sentenza richiama giurisprudenza consolidata (Cass. 26004/2019; 37470/2019) secondo cui il giudice penale, in sede esecutiva, può disapplicare il titolo in sanatoria se emesso in violazione delle condizioni sostanziali di legge. Non è sufficiente il formale rilascio da parte dell’amministrazione: ciò che conta è la verifica concreta della legittimità, in termini di conformità edilizia, strutturale e urbanistica.

Nel caso di specie, l’assenza di autorizzazione sismica comporta automaticamente l’insanabilità dell’intervento. Non si tratta di una mera irregolarità formale, ma di una condizione tecnica essenziale per la validità del titolo abilitativo.

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