Doppia conformità rigida: niente sanatoria edilizia in zona sismica

La Corte di Cassazione ribadisce che l’assenza dell’autorizzazione sismica preventiva impedisce la sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

di Redazione tecnica - 23/05/2025

Sanatoria in zona sismica: cosa cambia con l’art. 36-bis TUE

Accanto alla lettura rigorosa dell’art. 36, è doveroso considerare la recente introduzione dell’art. 36-bis del TUE, ad opera del Decreto “Salva Casa”. Questa nuova norma ha ampliato le possibilità di regolarizzazione, introducendo una procedura semplificata per:

  • parziali difformità da permesso di costruire o SCIA;
  • variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32;
  • interventi in assenza di SCIA, ex art. 37.

Il comma 3-bis dell’art. 36-bis estende l’applicazione della sanatoria anche alle zone sismiche (eccetto quelle a bassa sismicità), rinviando all’art. 34-bis, comma 3-bis, che consente al tecnico abilitato di asseverare:

  • la conformità strutturale alle norme tecniche vigenti al momento dell’intervento;
  • l’avvenuta acquisizione dell’autorizzazione sismica (o il decorso dei termini procedimentali ex art. 94 TUE).

Non solo: il comma 2 dell’art. 36-bis consente allo Sportello Unico di subordinare la sanatoria alla realizzazione di opere, anche strutturali, necessarie per garantire la sicurezza e per rimuovere le parti non sanabili. Si tratta di una sanatoria condizionata che introduce una logica nuova: non più solo accertamento ex post, ma regolarizzazione assistita, basata sulla collaborazione attiva del richiedente.

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