Ecobonus: nessuna decadenza dai benefici per omessa o tardiva comunicazione ad ENEA

Importante sentenza della Corte di Cassazione: la comunicazione ha finalità statistiche e non riguarda l'effettivo sostenimento delle spese

di Redazione tecnica - 10/04/2024

L’omessa o tardiva comunicazione ad ENEA degli interventi di riqualificazione energetica eseguiti ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349 della legge n. 296/2006 (c.d "Ecobonus") non determina il decadimento dalle agevolazioni fiscali per le spese sostenute, in quanto si tratta di una comunicazione con finalità essenzialmente statistiche, di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico.

Omessa o tardiva comunicazione ad ENEA di interventi Ecobonus: le detrazioni spettano lo stesso

Potrebbe aprire un nuovo filone interpretativo della possibilità o meno di decadenza dai benefici, la sentenza della Corte di Cassazione del 21 marzo 2024, n. 7657, con cui ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate che chiedeva il pagamento di una cartella per disconoscimento delle detrazioni di spese per interventi riqualificazione energetica di un fabbricato, sostenute nel 2008, sull’assunto che la contribuente non aveva trasmesso all’ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, la comunicazione dei dati descrittivi dell’intervento eseguito.

La cartella era stata impugnata dinanzi alla CTP che l’aveva annullata sul presupposto che l’omessa o tardiva comunicazione non determina la decadenza dall’agevolazione fiscale, che trovava la sua ragione giustificativa nell’effettività del costo sostenuto. Una tesi confermata dalla CTR, e che ha portato quindi il Fisco al ricorso in Cassazione per violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della legge. n. 296/2006 e dell’art. 2, 4 lett. b) del DM 19 febbraio 2007, nonché dell’art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l’onere per la contribuente di trasmettere all’ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l’attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.

 

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