Ecobonus: nessuna decadenza dai benefici per omessa o tardiva comunicazione ad ENEA

Importante sentenza della Corte di Cassazione: la comunicazione ha finalità statistiche e non riguarda l'effettivo sostenimento delle spese

di Redazione tecnica - 10/04/2024

Ecobonus e mancata comunicazione ad ENEA: i precedenti

Ricordano i giudici che in relazione alle conseguenze legate al mancato rispetto di detto termine, se esso cioè importi decadenza dal godimento dell’agevolazione o, viceversa, integri una mera violazione di natura formale suscettibile di irrogazione di sanzione di natura amministrativa, una recente ordinanza della Cassazione ha sostenuto la tesi della decadenza ritenendo:

  • a) per un verso che l’art. 4 del citato d.m. 19 febbraio 2007 (ivi riportato integralmente) «afferma[sse] … chiaramente che l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica»;
  • b) detta conclusione risulta coerente con quanto, con indirizzo costante, si è avuto modo di affermare, circa la natura delle norme che introducono agevolazioni od esenzioni come norme di stretta interpretazione;
  • c) la natura perentoria del termine può in ogni caso ricavarsi dalla lettura sistematica dell’istituto;
  • d) «trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione […]», «non trattandosi quindi di un inutile onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41, comma 1, Cost. ma di un adempimento non particolarmente oneroso e ragionevolmente esigibile in relazione ad un dovere di attenersi ad uno standard di normale diligenza, indispensabile per consentire all'organo competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari».

 

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