Ecobonus: nessuna decadenza dai benefici per omessa o tardiva comunicazione ad ENEA

Importante sentenza della Corte di Cassazione: la comunicazione ha finalità statistiche e non riguarda l'effettivo sostenimento delle spese

di Redazione tecnica - 10/04/2024

Le finalità statistiche sul rsiparmio energetico

Risulta, invero, condivisibile, quanto sottolineato in materia dalla prevalente giurisprudenza di merito sulla finalità dell’adempimento: mentre, infatti, il controllo dell’Amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.

Finalità per altro puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2– bis del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 18 aprile 2019, n. 46/E ha escluso che l’omessa o tardiva comunicazione possa comportare il diniego di riconoscimento della detrazione.

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