Ecobonus: nessuna decadenza dai benefici per omessa o tardiva comunicazione ad ENEA

Importante sentenza della Corte di Cassazione: la comunicazione ha finalità statistiche e non riguarda l'effettivo sostenimento delle spese

di Redazione tecnica - 10/04/2024

La comunicazione ad ENEA non è un obbligo legato all'utilizzo delle detrazioni

Gli ermellini hanno ritenuto infondato il ricorso, pur non ignorando la sussistenza del precedente specifico di segno contrario (Ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34151), ma ritenendo di non poter condividere le conclusioni ivi raggiunte.

In particolare la Corte nel valutare il caso ha evidenziato che:

  • a) l’Agenzia delle entrate ha ricevuto tempestiva previa comunicazione dell’inizio dei lavori interessanti il fabbricato prima dell’inizio dei medesimi, nell’osservanza, quindi, di quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 449/1997, le cui modalità attuative sono state stabilite dal decreto interministeriale (decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici) 18 febbraio 1998, n. 41, del quale l’Amministrazione ricorrente lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 4;
  • b) il contribuente non ha omesso, ma ritardato la comunicazione all’ENEA, rispetto al termine previsto.

I giudici hanno anche sottolineato che la natura di stretta interpretazione delle norme tributarie che introducono agevolazioni o esenzioni riguarda l’impossibilità di estendere i requisiti oggettivi e/o soggettivi per il godimento dell’agevolazione o esenzione, senza che da esso possa avere alcuna conseguenza sulla natura perentoria o meno di un termine, in ragione della tassatività dei termini stabiliti a pena di decadenza per l’adempimento di un onere.

Ciò premesso, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente, non possa desumersi una comminatoria di decadenza dallo stesso tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007;  l’espressione adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti” a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna comminatoria espressa di decadenza sia stata stabilita da detta norma.

La disposizione non è sufficiente a determinare un’ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l’adempimento è prescritto.

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