La decisione del TRGA
Riprendendo questo orientamento il TRGA ha quindi affermato che non vi è contrasto tra la disciplina dell’equo compenso e il Codice degli Appalti, poiché “i due meccanismi divisati dal D.M. n. 140/2012 e dal D.I. 17 giugno 2016 differiscono per natura della fonte normativa, scopi e struttura”.
L’equo compenso definisce un compenso minimo inderogabile, mentre il Codice degli Appalti disciplina il corrispettivo per le gare pubbliche, consentendo ribassi regolati dal principio di concorrenza.
Il ricorso è stato quindi respinto, in quanto la stazione appaltante ha definito dei criteri di ribassabilità legittimi, n linea con quanto previsto dal Codice dei Contratti, senza che si possa parlare di violazione della disciplina sull’equo compenso.