FVOE: cosa cambia con il Correttivo Codice Appalti?
In un comunicato del Presidente ANAC, i chiarimenti sul consenso al trattamento dei dati e sull’eventuale malfunzionamento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico
Malfunzionamento del FVOE: le nuove regole operative
Con l’introduzione del comma 3-bis all’art. 99, il legislatore ha previsto una procedura semplificata in caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle banche dati interconnesse. Trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, in assenza dei dati richiesti tramite FVOE, la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l’aggiudicazione, previa acquisizione di un’autodichiarazione dell’operatore economico che attesti il possesso dei requisiti.
La disposizione:
- consente di non bloccare la procedura in caso di disservizi tecnici;
- obbliga comunque alla verifica successiva dei requisiti entro un termine congruo;
- prevede la revoca del contratto nel caso in cui il controllo successivo evidenzi l’assenza dei requisiti dichiarati.
E se il dato non è disponibile sul FVOE?
Il comunicato distingue inoltre tra:
- malfunzionamenti tecnici temporanei (gestiti con autodichiarazione e verifica successiva);
- dati non acquisibili tramite FVOE perché non messi a disposizione dall’Ente certificatore. In questo caso, l’art. 99 non si applica, ma ANAC suggerisce una interpretazione estensiva del comma 3-bis: anche qui, decorso inutilmente il termine dei 30 giorni, è possibile l’aggiudicazione previa autodichiarazione.
Infine, ANAC invita le stazioni appaltanti ad attivarsi tempestivamente presso gli enti certificatori quando sappiano che il dato richiesto non è disponibile via FVOE.
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