Conclusioni
Nel nuovo parere, il MIT conferma che:
- non è richiesto aggiornare integralmente la progettazione redatta ai sensi del vecchio Codice;
- è obbligatorio aggiornare gli elaborati progettuali funzionali alla gara (CSA e schema di contratto), in conformità al d.lgs. n. 36/2023;
- deve essere garantita la gestione informativa digitale prevista dall’art. 43 del nuovo Codice, salvi i casi di esclusione.
Le stazioni appaltanti, dunque, dovranno:
- conservare la progettazione pregressa ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
- adeguare i documenti di gara (CSA, schema di contratto, documenti informativi) al D.Lgs. n. 36/2023;
- verificare e implementare, ove dovuta, la gestione informativa digitale (BIM) ai sensi dell’art. 43.