Immobile sotto sequestro: da quando decorre il termine per la demolizione?

Nella vigenza del sequestro penale di opera abusiva, il termine per l'ottemperanza all'ordine di demolizione non decorre fino a che il bene non sia ritornato nella disponibilità del privato

di Redazione tecnica - 08/06/2023

Nel caso in cui un immobile abusivo sia sotto sequestro, l'ordine di demolizione è efficace oppure no? Si tratta di un'interessante questione, anche abbastanza dibattuta in giurisprudenza, su cui è tornato a pronunciarsi il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5529/2023, rigettando il ricorso proposto contro un ordine di demolizione riguardante la sopraelevazione abusiva su un edificio.

Immobile sotto sequestro: l'efficacia dell'ordine di demolizione 

Secondo i ricorrenti l’ordinanza di demolizione era divenuta inefficace a seguito della presentazione di un’istanza di accertamento di conformità. Ricorda sul punto Palazzo Spada che “la presentazione di una istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso ma determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia”.

Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell'efficacia dell'ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001.

La presentazione di una istanza di accertamento di conformità, infatti, determina soltanto un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso. In caso di rigetto dell'istanza, che peraltro sopravviene in caso di inerzia del Comune dopo soli 60 giorni, l'ordine di demolizione riacquista la sua piena efficacia. In questo caso, l’ordinanza di demolizione ha riacquisito automaticamente efficacia a seguito del rigetto dell’istanza di sanatoria.

Sequestro penale immobile: da quando decorre l'ordine di demolizione?

Allo stesso modo è infondato il presupposto per cui la pendenza di un sequestro penale sull’immobile ha conseguenze sull’ordine di demolizione.

In primo grado il TAR aveva già confermato che la pendenza di un sequestro penale sull’immobile non costituisce un impedimento assoluto alla demolizione e pertanto non comporta la nullità del provvedimento repressivo, anche perché il privato che voglia evitare l’effetto ablatorio connesso alla scadenza del termine per ottemperare all’ordine di demolizione, deve tenere un comportamento attivo, sollecitando all’autorità giudiziaria il dissequestro. Da questo punto di vista, l’onere di richiedere il dissequestro dell’immobile al fine di demolirlo non viola il diritto di difesa dell’imputato in sede penale, stante la possibilità di richiedere un incidente probatorio per accertare il reale stato dei luoghi, né l’ottemperanza all’ordine di demolizione costituisce un implicito riconoscimento di colpevolezza in sede penale.

Sugli effetti del sequestro dell'immobile abusivo disposto dall'Autorità giudiziaria in sede penale sul procedimento amministrativo di repressione dell'abuso, si registrano in giurisprudenza diversi orientamenti:

  • secondo il primo di essi, sostenuto in passato, il sequestro sarebbe privo di rilievo sul procedimento amministrativo, perché l'autore dell'abuso, destinatario dell'ordinanza di demolizione, avrebbe sempre la possibilità di conformarvisi richiedendo il dissequestro all'Autorità giudiziaria competente;
  • un diverso e più recente orientamento, si pone quale punto di equilibrio fra l'interesse pubblico alla tutela del territorio e quello privato alla difesa penale, per cui il sequestro penale dell'immobile non influenza la legittimità dell'ordinanza di demolizione, il che appare logico, spiega il Consiglio, se si considera che diversamente la tutela del territorio verrebbe a dipendere da circostanze che non sono nel dominio dell'amministrazione istituzionalmente preposta, che anzi potrebbe esserne all'oscuro.

Secondo questo orientamento, il termine assegnato dall'ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorre sin quando l'immobile rimane sotto sequestro, restando all'autonoma iniziativa della difesa ovvero della magistratura inquirente attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre.

Di conseguenza, in presenza di un sequestro penale di opera abusiva e nella vigenza dello stesso, il termine per l'ottemperanza all'ordine di demolizione non decorre fino a che tale misura cautelare non sia venuta meno e il bene ritornato nella disponibilità del privato, di tal che, il formale accertamento dell'inottemperanza deve fare riferimento al mancato adempimento dell'ingiunzione demolitoria decorsi novanta giorni dal dissequestro dell'immobile.

Fiscalizzazione dell’abuso

Infine, secondo l’appellante, la demolizione non poteva avvenire senza pregiudizio alla parte eseguita in conformità al titolo abilitativo, per cui l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria (c.d. "fiscalizzazione dell'abuso") di cui all’art. 34 del d.P.R. 380/2001. Ricorda il Consiglio di Stato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l'applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria, può essere decisa dall'Amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico.

La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso alla applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell'ordine di demolizione, i cui termini decorrono dal momento del dissequestro dell'immobile.

 

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