Installazione dehors: proroga semplificazioni per un altro anno

Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le semplificazioni per l'installazione nei centri storici. Sospeso anche il limite temporale per le opere stagionali previsto dal Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 28/12/2023

C’è un’importante proroga nel ddl sulla concorrenza, del quale si attende solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopo l’approvazione alla Camera del testo definitivo, già precedentemente licenziato anche dal Senato, e che riguarda le semplificazioni normative sui dehors.

Installazione dehors: confermata la semplificazione amministrativa

In particolare l’articolo 11, comma 8, rubricato come “Proroga semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico per esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande”, novella l’articolo 40, comma 1 del D.L. n. 144/2022 (Legge n. 175/2022), prorogando ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’operatività della norma per cui non sono necessarie le autorizzazioni previste dagli artt.21 e 146 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.

In particolare per questa tipologia di opere non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie stagionali dal T.U. Edilizia, salvo disdetta dell’interessato. Si tratta di una disposizione introdotta dall’art. 9-ter, comma 5 del D.L. n. 137/2020 (L. n. 176/2020), più volte prorogata:

  • fino al 31 dicembre 2021 dall’articolo 30, comma 1, let. b) del D.L. n. 41/2021 (L. n. 69/2021);
  • fino al 31 marzo 2022 dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 706;
  • fino al 30 giugno 2022 dal D.L. n. 228/2021 (articolo 3-quinquies), cd. D.L. Mille proroghe (L. n. 15/2022).;
  • fino al 30 settembre 2022 dall’articolo 10-ter del D.L. n. 21/2022 (L. n. 51/2022)
  • fino al 31 dicembre 2022 dal D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), articolo 40. In sede di conversione è stata comunque inserita la previsione che fa salva la disdetta da parte dell’interessato;
  • fino al 31 dicembre 2023, dal D.L. n. 198/2022 (articolo 1, comma 22- quinquies), che ha così prorogato ulteriormente la data già indicata nell’articolo 40 del D.L. n. 175/2022 (con una novella al citato articolo di proroga).

Opere stagionali: le deroghe consentite

Le disposizioni hanno consentito agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni a queste condizioni:

  • nessuna necessità di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • disapplicazione del limite temporale dei 180 giorni per le opere stagionali previsto dall'art. 6, comma 1, lett. e-bis) del TU Edilizia (d.P.R. n. 380/2001).

La norma quindi consente di eseguire senza alcun titolo abilitativo opere stagionali o dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

 

 

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