Inversione procedimentale: legittima la variazione della soglia di anomalia

La Corte Costituzionale: la possibilità di variare la soglia di anomalia delle offerte fino all’aggiudicazione anche nel caso di inversione procedimentale non vìola il principio di invarianza

di Redazione tecnica - 03/06/2025

La variazione della soglia di anomalia dopo l'apertura delle offerte economiche in una gara con inversione procedimentale è pienamente legittima e la norma di riferimento non presenta profili di incostituzionalità.

Variazione soglia di anomalia nell'inversione procedimentale: nessuna violazione del principio di invarianza

La conferma arriva con la sentenza della Corte Costituzionale del 30 maggio 2025, n. 77, con la quale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal TAR Campania sull’articolo 108, comma 12, del nuovo Codice dei contratti pubblici.

La questione di legittimità è stata posta nell’ambito di un contenzioso relativo a una gara aggiudicata con il criterio del minor prezzo e gestita tramite inversione procedimentale, ovvero con l’apertura delle offerte economiche prima della verifica dei requisiti di partecipazione ex art. 107, comma 3, d.Lgs. n. 36/2023. Il punto critico emerso nel procedimento attiene la possibilità – prevista dal Codice – di ricalcolare la soglia di anomalia ogniqualvolta cambi il numero degli operatori ammessi, fino all’aggiudicazione.

Secondo il TAR, questa norma avrebbe potuto violare i principi di buon andamento, eguaglianza e libertà di iniziativa economica (artt. 3, 41 e 97 Cost.), attraverso la facoltà concessa alla SA di operare ricalcoli successivi possa generare incertezza nel procedimento e compromettere l’affidabilità dell’intera graduatoria.

 

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