Inversione procedimentale: legittima la variazione della soglia di anomalia

La Corte Costituzionale: la possibilità di variare la soglia di anomalia delle offerte fino all’aggiudicazione anche nel caso di inversione procedimentale non vìola il principio di invarianza

di Redazione tecnica - 03/06/2025

Soglia di anomalia e principio di invarianza

L’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina in modo organico i criteri di aggiudicazione degli appalti, confermando e consolidando, al comma 12 il principio di invarianza della soglia di anomalia.

In particolare, la norma stabilisce che “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara”.

La ratio della disposizione è quella di garantire stabilità alla graduatoria e al contempo evitare che la soglia venga fissata su basi instabili, qualora tra i concorrenti vi siano soggetti poi esclusi per carenza dei requisiti. Proprio per questo, la norma consente il ricalcolo della soglia tutte le volte in cui cambia il numero degli offerenti validi, ma impone che la soglia diventi immodificabile soltanto dopo l’aggiudicazione definitiva.

Si tratta di un bilanciamento tra esigenze di efficienza e rispetto della par condicio: se da un lato la PA è chiamata a scegliere l’offerta economicamente più vantaggiosa fra quelle valide, dall’altro viene salvaguardata la certezza del procedimento dal momento in cui questo giunge a conclusione.

 

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