Abusi edilizi: In vigore da oggi il Decreto sulla Banca dati sull’abusivismo

Gazzetta ufficiale: Pubblicato il decreto del Mims sull’Istituzione della Banca dati sull’abusivismo edilizio

di Redazione tecnica - 13/03/2022

Sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 8 febbraio 2022 recante “Istituzione della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio”.

Informazioni sugli immobili nella BDNAE

Nella Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio saranno raccolte e rese disponibili le informazioni sugli immobili e le opere realizzate in violazione di legge. Saranno, quindi censiti i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale, con la possibilità, per le amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio, di consultare tutte le informazioni sui fabbricati. Il sistema consentirà di agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni. Non solo: le stesse amministrazioni e gli enti competenti in materia di abusivismo saranno tenuti ad alimentare la banca dati, a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti accertati e sui conseguenti provvedimenti emessi.

Gli step necessari per l’attivazione della BDNAE

Sono previsti diversi step: in una prima fase la banca dati sarà alimentata con le informazioni sugli immobili e le opere abusive oggetto delle segnalazioni effettuate dai Comuni. Successivamente, confluiranno anche le segnalazioni ricevute dai Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Transizione ecologica, della Cultura, dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, delle Regioni e dei Comuni.

Articolato del decreto

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri entra in vigore già da oggi ed è costituito dai seguenti 8 articoli:

  • art. 1 - Ambito di applicazione
  • art. 2 - Finalità
  • art. 3 - Contenuto informativo e funzionamento della BDNAE
  • art. 4 - Disponibilità dei dati e modalità di accesso alla banca dati
  • art. 5 - Gestione e monitoraggio del finanziamento degli interventi di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
  • art. 6 - Trattamento e sicurezza dei dati
  • art. 7 - Copertura finanziaria
  • art. 8 - Entrata in vigore.

Ambito di applicazione ed alimentazione della BDNAE

In riferimento alle previsioni contenute nel comma 7 dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/201, il segretario comunale deve redigere e pubblicare mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e deve trasmettere i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del Governo (Prefettura), al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel nuovo decreto entrato in vigore oggi, la BDNAE è alimentata dagli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, definiti all’art. 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017, i quali condividono e/o trasmettono esclusivamente tramite il sistema informatico di cui al decreto stesso le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.

Provvedimento amministrativo per l’attuazione del decreto

In verità la completa attuazione del decreto sarà successiva ad un provvedimento amministrativo per:

  1. definire in modo strutturato l’insieme dei dati che dovrà comporre il sistema informativo, in accordo con le finalità descritte all’art. 2 del decreto stesso ed al contenuto informativo minimo per le segnalazioni ai sensi dell’art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
  2. definire gli organi competenti per ciascun territorio, esplicitandone i relativi ambiti di competenza;
  3. definire le modalità di accreditamento ed i criteri di abilitazione relativi ai singoli utenti afferenti a ciascun organo competente;
  4. definire l’insieme di dati minimo e la relativa struttura che:
  • deve comporre la trasmissione di una segnalazione relativa ad un illecito accertato e/o provvedimento emesso;
  • deve comporre la trasmissione di un’operazione di censimento di ciascun manufatto abusivo da parte di ciascun organo competente;
  1. definire i criteri di validazione delle informazioni trasmesse dagli organi competenti;
  2. definire i criteri e le modalità di aggiornamento delle informazioni fornite da ciascun organo competente per ciascun elemento trasmesso;
  3. definire con quali modalità dovrà essere dato riscontro a ciascun organo competente a seguito della ricezione e dell’avvenuta validazione di una trasmissione;
  4. definire gli indicatori da produrre in base ai dati di cui al punto a) , che costituiranno la base dati alimentata dagli organi competenti;
  5. definire i criteri di visibilità e l’insieme dei dati da esporre per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;
  6. stabilire le eventuali necessità di integrazione con le banche dati nazionali.
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