Modifiche al Codice Appalti, revisione prezzi, concessioni: il focus ANCE sul DL Infrastrutture
L'approfondimento dell'Associazione: cosa cambia nel d.Lgs. n. 36/2023 con l'entrata in vigore del D.L. n. 73/2025? E quali sono gli impatti del provvedimento sulle opere pubbliche interessate?
Procedure di somma urgenza: le modifiche al Codice Appalti e ai contratti di protezione civile
L’articolo 2 del Decreto punta a creare una disciplina dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile.
In particolare, si modifica l’art. 140 del Codice: le procedure di somma urgenza di cui al comma 6, vengono “traslate” al comma 1-bis, il quale dispone che “Costituisce circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dall’articolo 140.
Novità per gli affidamenti diretti: il comma 8 elimina la possibilità di autorizzare l’affidamento diretto anche al di sopra dei limiti generali previsti dall’articolo 140, comma 1 (per i lavori, 500mila euro), per un periodo limitato (massimo trenta giorni) e per specifiche fattispecie indilazionabili, nei limiti di importo stabiliti dai provvedimenti relativi allo stato di emergenza nazionale-
Per effetto della soppressione, evidenzia ANCE, resta in vigore solo la previsione secondo cui l’affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
Inoltre vengono eliminate le previsioni specificamente dedicate alla protezione civile, ossia i commi 11 e 12, che confluiscono, con talune modifiche, nel nuovo articolo 140-bis.
Procedure di protezione civile: il nuovo art. 140-bis del Codice Appalti
Il nuovo articolo 140-bis è dedicato ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile (di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a, b e c del Codice della Protezione Civile).
Per tali contratti, si prevede anche l’applicazione:
- dell’articolo 140;
- del nuovo articolo 46-bis del Codice della Protezione Civile, tenendo conto anche delle diverse tipologie di eventi emergenziali di cui al citato articolo 7.
La norma riprende e modifica talune previsioni prima contenute nell’art. 140, che ora dunque rientrano nella disciplina specifica della protezione civile.
ANCE fornisce tutte le indicazioni su:
- Affidamenti diretti
- Deroghe specifiche in caso di stato di emergenza nazionale, con la possibilità di affidare appalti pubblici in deroga a diverse disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici
- Misure specifiche per eventi emergenziali regionali o nazionali
- Autocertificazione dei requisiti
Nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile
L’articolo 2 ha introdotto, nel codice della protezione civile, il nuovo articolo 46-bis. La previsione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis, ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile di livello locale regionale e nazionale, si applicano le seguenti previsioni:
- verifiche antimafia semplificate
- ricorso a centrali di committenza per strutture temporanee medesimo codice.
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