Modifiche al Codice Appalti, revisione prezzi, concessioni: il focus ANCE sul DL Infrastrutture

L'approfondimento dell'Associazione: cosa cambia nel d.Lgs. n. 36/2023 con l'entrata in vigore del D.L. n. 73/2025? E quali sono gli impatti del provvedimento sulle opere pubbliche interessate?

di Redazione tecnica - 28/05/2025

Revisione prezzi

L’art. 9 del provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi”, contiene una previsione di particolare rilievo per il settore dei lavori pubblici.

La norma, infatti, dispone che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera a), del DL “Sostegni-ter” (DL 4/2022), che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL “Aiuti” (DL 50/2022), ai fini della revisione prezzi, si applicano, in deroga a quanto previsto dallo stesso Sostegni-ter, oltre che a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara, le disposizioni dell’articolo 60 del nuovo Codice sulla revisione prezzi.

Devono ricorrere le due condizioni:

  • coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall’art. 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del Codice, che la fissa tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori;
  • disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti – fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti – e delle eventuali ulteriori somme stanziate annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, lett. e), punto 6), dell’Allegato I.7, che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60.

I Fondi di cui all’articolo 26 richiamati dalla norma sono quelli ai quali le stazioni appaltanti, in caso di mancanza di risorse proprie, potevano fare istanza di accesso per procedere all’aggiornamento dei prezzi imposto dal DL “Aiuti”.

Come evidenzia ANCE, si tratta sicuramente di una norma complessa da interpretare e applicare a causa dei numerosi rinvii che contiene.

L’obiettivo però sembra essere quello di attribuire la disciplina revisionale di cui all’articolo 60 del nuovo Codice, a contratti che non abbiano avuto accesso a nessuno dei Fondi Ministeriali previsti dal DL “Aiuti” per sostenere i costi dell’aggiornamento dei prezzi e che, al contempo, non dispongano di altri strumenti revisionali, contenendo al loro interno il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera b) del DL Sostegni-ter che, come noto, non è mai stato reso operativo.

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