La decisione del TAR
Sulla base di queste coordinate normative, il TAR, richiamando anche il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ha evidenziato che gli oneri aziendali per la sicurezza costituiscono un elemento costitutivo dell’offerta, che esige una separata identificabilità e una rigida inalterabilità, a presidio degli interessi pubblici sottesi alla disciplina legislativa.
Secondo il Collegio, la modifica apportata dall’aggiudicatario in sede di verifica dell’anomalia non poteva essere qualificata come mera correzione di errore materiale, poiché:
- non era ictu oculi percepibile dalla stazione appaltante, che aveva comunque proceduto all’aggiudicazione e alla stipula del contratto;
- l’errore consisteva in un importo identico a quello degli “oneri di sicurezza non soggetti a ribasso” indicati nel disciplinare, circostanza che rende inverosimile la tesi del refuso.
In sostanza, il TAR ha ritenuto che la variazione rappresentasse una manipolazione postuma dell’offerta, lesiva della par condicio e contraria ai principi di autoresponsabilità e trasparenza.
Da qui la sospensione cautelare dell’aggiudicazione e del contratto già stipulato, in attesa della decisione di merito.