Ordine di demolizione, condono edilizio e intelligenza artificiale: la Cassazione interviene sulle sentenze non verificabili

La Cassazione affronta i limiti del condono edilizio, il frazionamento delle domande di sanatoria e il richiamo a precedenti giurisprudenziali attribuiti a sistemi di intelligenza artificiale senza adeguata verifica da parte del professionista

di Redazione tecnica - 25/06/2026

Può una nuova perizia tecnica riaprire una questione già decisa in sede esecutiva? È sufficiente il rilascio di una sanatoria edilizia per ottenere la revoca di un ordine di demolizione ormai definitivo?

Ma soprattutto, cosa accade quando un ricorso richiama precedenti giurisprudenziali che in realtà non esistono o ai quali vengono attribuiti principi diversi da quelli effettivamente affermati?

A prima vista potrebbe sembrare che si tratti di questioni tra loro molto distanti, eppure la sentenza n. 23006 del 22 giugno 2026 della Corte di Cassazione affianca i temi tradizionali dell'abusivismo edilizio, del condono edilizio e dell'ordine di demolizione a una questione di grande attualità, legata all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella redazione degli atti processuali, con la presenza di riferimenti giurisprudenziali ritenuti non coerenti con quanto effettivamente affermato nelle decisioni richiamate.

Condono, ordine di demolizione e incidente di esecuzione: la Cassazione sull'uso dell'intelligenza artificiale negli atti processuali

Il caso prende avvio da un'istanza proposta nell'ambito di un procedimento esecutivo finalizzato alla revoca dell'ordine di demolizione conseguente a una sentenza penale definitiva per reati edilizi.

L'istanza era stata presentata da un soggetto qualificatosi come terzo interessato e individuato quale erede del soggetto condannato. A sostegno della richiesta, nel ricorso erano stati richiamati alcuni titoli edilizi in sanatoria rilasciati nel 2013 e una successiva perizia tecnica che, secondo la difesa, avrebbe dimostrato la piena legittimità delle sanatorie ottenute e la conseguente insussistenza dei presupposti per mantenere efficace l'ordine demolitorio.

La Corte d'Appello, chiamata a pronunciarsi quale giudice dell'esecuzione, aveva però dichiarato l'istanza inammissibile, rilevando alcune criticità legate all'identificazione del soggetto che aveva promosso il procedimento ed evidenziando come le questioni prospettate fossero sostanzialmente le stesse già esaminate e respinte in un precedente incidente di esecuzione.

Contro tale decisione è stato quindi proposto ricorso per Cassazione.

Le norme che disciplinano l'incidente di esecuzione e il condono edilizio

La controversia esaminata riguarda la possibilità di ottenere, in sede esecutiva, la revoca di un ordine di demolizione disposto con sentenza penale definitiva e richiede quindi di coordinare le regole dell'incidente di esecuzione con quelle che disciplinano il condono edilizio.

Sul versante processuale va richiamato l'art. 666 c.p.p., che disciplina l'incidente di esecuzione e consente al giudice di intervenire sulle questioni relative all'esecuzione dei provvedimenti irrevocabili. Proprio in questo ambito si è consolidato il principio secondo cui non possono essere riproposte questioni già definitivamente esaminate, salvo che vengano allegati elementi nuovi, sopravvenuti o comunque non valutati nei precedenti procedimenti.

Sul versante edilizio, la vicenda coinvolge invece la disciplina del secondo condono edilizio introdotto dalla Legge n. 724/1994, che subordina la sanabilità degli abusi a specifici requisiti, tra i quali l'ultimazione delle opere entro il 31 dicembre 1993 e il rispetto dei limiti volumetrici fissati dalla normativa.

La giurisprudenza ha inoltre più volte chiarito che, ai fini del calcolo della volumetria condonabile, occorre fare riferimento all'edificio nel suo complesso quando le diverse porzioni risultano riconducibili a un unico organismo edilizio e a un unico centro di interessi, senza che sia possibile aggirare i limiti di legge attraverso il frazionamento artificioso delle domande di sanatoria.

All'interno di questo quadro si inserisce anche l'orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione non è chiamato a svolgere una verifica meramente formale dell'esistenza di un titolo edilizio o di una sanatoria sopravvenuta, ma deve accertare se tali atti siano effettivamente idonei a incidere sull'ordine di demolizione e se sussistano eventuali cause ostative che ne impediscano l'efficacia.

Le contestazioni sull'identità del soggetto che ha promosso l'istanza

Una prima questione affrontata dalla Cassazione ha riguardato la corretta identificazione del soggetto che aveva promosso l'incidente di esecuzione.

La difesa sosteneva che si fosse trattato soltanto di un errore materiale nelle generalità e che tale circostanza non potesse determinare l'inammissibilità dell'istanza. A sostegno della propria tesi richiamava il principio secondo cui le inesattezze anagrafiche non incidono sulla validità degli atti processuali quando il soggetto risulta comunque identificabile sulla base degli elementi complessivamente emergenti dagli atti del procedimento.

La Suprema Corte ha però osservato che il caso in esame presentava caratteristiche differenti rispetto a quelle prospettate dal ricorrente: secondo quanto accertato dal giudice dell'esecuzione, infatti, non vi era soltanto un errore nel nome o nel cognome, ma una combinazione di dati anagrafici che non trovava alcun riscontro nelle risultanze dell'anagrafe comunale.

L'identità riportata nella procura e nell'istanza non risultava pertanto verificabile attraverso i dati indicati nell'atto, circostanza che aveva indotto il giudice dell'esecuzione a dubitare della corretta riferibilità soggettiva della richiesta.

Gli ermellini hanno riconosciuto che, in linea generale, un errore nelle generalità può essere irrilevante quando il soggetto sia comunque individuabile con certezza. Nel caso esaminato, tuttavia, la questione non riguardava una semplice inesattezza formale, ma investiva direttamente la possibilità di identificare con sicurezza il soggetto che aveva promosso l'incidente di esecuzione.

Quando opera la preclusione nell'incidente di esecuzione

Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la possibilità di riproporre questioni già esaminate in precedenti incidenti di esecuzione.

Secondo la difesa, infatti, non poteva parlarsi di mera reiterazione di una domanda già rigettata perché il precedente incidente di esecuzione era stato promosso da soggetti diversi rispetto all'odierno ricorrente. Da tale presupposto veniva fatta discendere l'impossibilità di applicare la preclusione prevista dall'art. 666 c.p.p.

La Cassazione non ha condiviso questa impostazione e ha richiamato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciò che rileva non è soltanto l'identità formale del soggetto che propone l'istanza, ma soprattutto l'identità sostanziale della questione sottoposta al giudice.

Nel caso di specie, i titoli edilizi in sanatoria posti a fondamento della richiesta erano gli stessi già esaminati in precedenza e le questioni giuridiche prospettate coincidevano con quelle già definitivamente valutate dal giudice dell'esecuzione.

Proprio per questa ragione la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità, ribadendo che la preclusione può essere superata soltanto attraverso l'allegazione di elementi realmente nuovi, sia sotto il profilo fattuale che sotto quello giuridico.

Una nuova perizia non basta a riaprire il procedimento

In questo contesto assume particolare rilievo il tema della perizia tecnica depositata dalla difesa. Secondo il ricorrente, l'elaborato redatto nel 2025 avrebbe introdotto elementi nuovi tali da imporre una nuova valutazione della vicenda e da escludere l'applicazione della preclusione processuale.

La Suprema Corte non ha però ritenuto condivisibile questa ricostruzione, osservando che la relazione tecnica prodotta non introduceva elementi fattuali sopravvenuti né questioni giuridiche nuove, ma proponeva una diversa lettura di circostanze già conosciute e già esaminate nei precedenti giudizi.

Una perizia di parte non costituisce automaticamente un fatto nuovo idoneo a superare la preclusione processuale, soprattutto quando si limita a reinterpretare elementi già valutati dal giudice.

Perché la sanatoria non poteva avere effetti sull'ordine di demolizione

Pur trattandosi formalmente di una decisione processuale, la Cassazione ha dedicato ampio spazio anche alle ragioni sostanziali che avevano già portato in passato al rigetto delle richieste di revoca dell'ordine di demolizione.

Il primo profilo riguarda il requisito dell'ultimazione dell'opera entro il 31 dicembre 1993: dagli atti si evinceva che alla fine del 1993 le tamponature esterne risultavano ancora in corso di realizzazione e che nel dicembre del 1994 venivano eseguiti ulteriori lavori strutturali in cemento armato. Circostanze che, secondo la Corte, escludevano il completamento dell'edificio al rustico entro il termine richiesto dalla Legge n. 724/1994.

Nel richiamare il proprio consolidato orientamento, la Suprema Corte ha ricordato che la nozione di opera ultimata al rustico non richiede soltanto la presenza delle strutture portanti e della copertura, ma anche il completamento delle tamponature esterne, poiché solo in questo modo il volume dell'edificio può considerarsi definitivamente individuato.

Peraltro, era stato anche superato il limite volumetrico di 750 mc previsto dalla normativa. Per eluderlo, l'immobile era stato suddiviso in quattro diverse pratiche di sanatoria intestate a componenti dello stesso nucleo familiare, ma tutte riferite al medesimo organismo edilizio.

Secondo i giudici, tale frazionamento artificioso non poteva essere utilizzato per aggirare i limiti dimensionali previsti dalla normativa sul condono.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Cassazione ha quindi ribadito che un edificio abusivo deve essere considerato unitariamente quando risulta riconducibile a un unico centro di interessi e che la pluralità delle domande di sanatoria non può essere utilizzata per eludere artificialmente il limite volumetrico imposto dalla legge.

I riferimenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso: occhio all'utilizzo dell'intelligenza artificiale

Particolarmente significativo, nel giudizio di inammissibilità del ricorso, è il ruolo attribuito ad alcuni riferimenti giurisprudenziali riportati a sostegno delle censure formulate dalla difesa.

Analizzando il contenuto dell'impugnazione, i giudici di piazza Cavour hanno rilevato che alcune delle decisioni richiamate non affrontavano in realtà la questione giuridica oggetto del procedimento e che i principi di diritto attribuiti a tali precedenti non risultavano rinvenibili nelle sentenze citate.

Nel descrivere questa situazione, la motivazione parla di "allucinazione informatica", fenomeno che la Corte riconduce probabilmente all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale utilizzati senza un successivo controllo delle fonti richiamate.

Secondo i giudici, il professionista che redige e sottoscrive un atto processuale conserva integralmente la responsabilità del suo contenuto, anche quando utilizza tali strumenti come supporto alla ricerca o alla redazione.

Il loro impiego non elimina infatti il dovere di verificare l'esistenza delle decisioni citate, la correttezza delle massime richiamate e la reale pertinenza dei precedenti utilizzati a sostegno delle proprie argomentazioni.

La Corte aggiunge inoltre che il richiamo a precedenti ai quali vengono attribuiti principi non desumibili dalle decisioni citate costituisce un elemento rilevante nella valutazione della colpa del ricorrente ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e della determinazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende.

L'inammissibilità del ricorso e le conclusioni della Cassazione

Alla luce delle considerazioni svolte, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità dell'ordinanza impugnata e la permanenza dell'ordine di demolizione.

Con questa decisione la Cassazione conferma la validità dell'ordine di demolizione e ribadisce alcuni orientamenti ormai consolidati in materia di condono edilizio e incidente di esecuzione.

Particolare rilievo assume, nella pronuncia, il passaggio dedicato all'uso di sistemi di intelligenza artificiale nella redazione degli atti processuali, poiché il loro impiego non esclude il dovere di verifica delle fonti richiamate né incide sulla responsabilità del professionista che sottoscrive l'atto.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale non fa venir meno il dovere di controllo che grava sul professionista. La tutela riconosciuta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, richiamata anche dagli ermellini nella pronuncia, riguarda infatti le ipotesi in cui la causa di inammissibilità non sia imputabile alla parte, situazione che non ricorre quando vengono richiamati precedenti giurisprudenziali senza verificarne il contenuto e la pertinenza rispetto alla questione trattata.

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