Patente a crediti nei lavori pubblici e nei cantieri edili: regole, requisiti, sanzioni

Guida completa alla nuova patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili: ambiti di applicazione, adempimenti, controlli e sanzioni

di Giada Mazzanti - 10/06/2025

La verifica del possesso della patente o del documento equivalente

Come stabilito dall’articolo 90, comma 9, lett. b-bis) del d.lgs. n. 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo è tenuto a verificare il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a), b) e b-bis).

Il riferimento alle imprese “esecutrici” lascia qualche dubbio in ordine alla necessità che possiedano o meno la patente anche le imprese affidatarie, ma non direttamente esecutrici di alcuna attività di cantiere. Occorre rilevare però che la verifica prevista dal nuovo art. 90 non sostituisce ma integra la verifica di idoneità tecnico professionale effettuata secondo le previsioni dell’Allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 81/2008, il Committente o il Responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della Patente o del Documento equivalente nei confronti delle Imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le Imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91. La FAQ INL 15 ottobre 2024 n. 12 ha ribadito che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.

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