Pedana esterna, dehors e CILA: il TAR sulla precarietà dell'opera

Il TAR Sicilia chiarisce perché la stagionalità dell’uso e l’amovibilità non rendono automaticamente “precaria” una struttura esterna integrata funzionalmente con l’attività commerciale

di Redazione tecnica - 16/01/2026

Quando una struttura “leggera” come la pedana esterna a un locale può ancora rientrare nella CILA e quando, invece, supera quella soglia minima di impatto che fa scattare regimi ben più rigorosi? E, soprattutto, quanto conta la funzione concreta dell’opera rispetto ai materiali utilizzati o alla sua teorica amovibilità?

Pedane, dehors, piattaforme modulari, elementi apparentemente leggeri e facilmente rimovibili vengono frequentemente ricondotti, quasi in automatico, all’area della temporaneità o della stagionalità. Da qui il passaggio, altrettanto automatico, alla convinzione che una CILA possa essere sufficiente, se non addirittura “naturale”, a legittimare l’intervento.

Il problema è che questa lettura poggia su un equivoco di fondo: l’idea che la precarietà coincida con l’amovibilità materiale dell’opera o con la durata, più o meno limitata, della sua utilizzazione nel corso dell’anno.

In realtà, la giurisprudenza amministrativa da tempo ha chiarito che il discrimine non sta né nei materiali utilizzati né nel fatto che l’opera venga smontata o non utilizzata in alcuni periodi, ma nella funzione concreta che essa è chiamata a svolgere.

La sentenza del TAR Sicilia, sez. Catania, 14 gennaio 2026, n. 67, fornisce un chiarimento netto in proposito, ridefinendo i limiti tra opera precaria, stagionalità dell’uso e utilizzo improprio della CILA.

Installazione pedana esterna: perché una CILA non basta

La vicenda esaminata prende le mosse da una CILA presentata per la realizzazione di una pedana esterna posta a servizio di un’attività di ristorazione, successivamente dichiarata inammissibile dall’Amministrazione comunale.

Secondo il Comune, l’intervento non poteva essere ricondotto nell’alveo degli interventi assentibili mediante semplice comunicazione asseverata, poiché la struttura realizzata non si limitava a svolgere una funzione meramente accessoria o temporanea.

Al contrario, dalla documentazione progettuale e dall’uso concreto del manufatto emergeva una stabile integrazione funzionale con i locali interni dell’esercizio, tale da determinare un ampliamento della superficie utile commerciale e un conseguente incremento del carico urbanistico.

A questo primo profilo se ne affiancavano altri due:

  • la carenza della documentazione strutturale, con assenza dei necessari calcoli e delle prescritte omologazioni;
  • la mancanza dei pareri degli enti preposti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, ritenuti indispensabili in ragione della trasformazione edilizia prodotta e dell’ubicazione dell’intervento in un contesto storico tutelato.

La società interessata ha impugnato il provvedimento sostenendo che la pedana andava qualificata come opera precaria, realizzata con elementi modulari, facilmente rimovibili, priva di opere in muratura e destinata a un utilizzo non permanente. Da qui la legittimità del ricorso alla CILA, anche in considerazione del carattere stagionale – o comunque non continuativo – dell’occupazione dello spazio esterno.

Nel ricorso veniva inoltre richiamato il raffronto con altre strutture analoghe presenti nel contesto urbano, nonché l’affidamento maturato per effetto del tempo trascorso prima dell’intervento repressivo dell’Amministrazione.

È su questo confronto tra lettura sostanziale dell’intervento e qualificazione formale del manufatto che si innesta il ragionamento del TAR.

Il quadro normativo: CILA, edilizia libera e natura delle opere

La decisione si colloca all’interno di un quadro normativo, ben noto ma spesso frainteso, della distinzione tra interventi privi di rilevanza urbanistico-edilizia, interventi soggetti a CILA e interventi che, per caratteristiche e impatto, richiedono titoli edilizi di maggiore consistenza.

Il riferimento principale è il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che circoscrive l’ambito applicativo della CILA agli interventi che non comportano trasformazioni edilizie né aumento del carico urbanistico. La comunicazione asseverata, infatti, non costituisce un titolo abilitativo in senso proprio, ma uno strumento di controllo a posteriori pensato per opere di modesta incidenza sul territorio.

Sul piano procedimentale viene poi in rilievo la Legge n. 241/1990, richiamata dal TAR per:

  • escludere la necessità del preavviso di rigetto nei casi di provvedimenti vincolati;
  • ribadire – attraverso l’art. 21-octies – l’irrilevanza delle violazioni meramente formali quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Quanto al profilo della tutela paesaggistica e culturale, il Collegio richiama implicitamente il principio per cui, nei contesti vincolati o di pregio storico, ogni intervento idoneo a produrre una trasformazione urbanisticamente rilevante richiede il previo coinvolgimento degli enti preposti alla tutela, a prescindere dalla qualificazione formale attribuita dal privato all’opera.

Su questo impianto normativo si innesta la giurisprudenza amministrativa, costante nel ritenere che la precarietà edilizia debba essere valutata secondo un criterio funzionale e non strutturale, e che la CILA non possa essere utilizzata per legittimare interventi che, nella sostanza, ampliano spazi, funzioni e carichi urbanistici.

L’analisi del TAR

Per prima cosa, il TAR ha basato la propria analisi muovendo dal presupposto che il provvedimento impugnato era plurimotivato e ciascuna delle ragioni poste a fondamento del diniego era, in astratto, idonea a sorreggerlo autonomamente.

Ne discende che, una volta accertata la legittimità anche di uno solo dei presupposti indicati dall’Amministrazione, viene meno l’interesse della ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze.

È su questo piano che il Collegio ha individuato il punto realmente dirimente della controversia: la qualificazione della pedana come opera precaria e, conseguentemente, la sufficienza della CILA quale titolo edilizio.

Proprio per questo, la tesi della ricorrente è infondata, in quanto il carattere precario di un manufatto non può essere desunto né dalla tipologia dei materiali utilizzati né dalla sua astratta amovibilità. Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Collegio ha ribadito che la precarietà va valutata secondo un criterio funzionale, avuto riguardo alla destinazione dell’opera e alle esigenze che essa è chiamata a soddisfare.

Nel caso di specie, ciò che è emerso dalla documentazione progettuale e dalle caratteristiche dell’intervento non è una struttura destinata a esigenze contingenti o eccezionali, ma un manufatto stabilmente integrato, sul piano funzionale, con l’attività di ristorazione esercitata nei locali interni.

La pedana, infatti, non si limitava a occupare uno spazio esterno in modo occasionale, ma contribuiva in modo strutturale all’esercizio dell’attività economica, determinando un ampliamento effettivo della superficie utile commerciale.

Il TAR sottolinea come tale integrazione sia confermata da elementi concreti:

  • la presenza di paratie;
  • la realizzazione di un impianto elettrico sottostante;
  • l’uso non meramente temporaneo della struttura.

Tutti aspetti che hanno reso incompatibile la qualificazione dell’opera come pertinenza accessoria o come intervento secondario, e che hanno evidenziato invece una trasformazione urbanisticamente rilevante.

Particolarmente significativo è anche il passaggio in cui il Collegio distingue il concetto di stagionalità da quello di precarietà: il fatto che l’utilizzo della pedana possa non essere continuativo o sia legato a determinati periodi dell’anno non è, di per sé, sufficiente a escludere la natura permanente dell’intervento. Anche un uso periodicamente ricorrente, infatti, può essere funzionale al soddisfacimento di esigenze stabili e durature nel tempo.

Una volta accertato l’ampliamento della superficie utile e l’aumento del carico urbanistico, non solo la CILA non era sufficiente a sorreggere la legittimità dell’intervento, ma non era applicabile l’art. 21-nonies.

Il TAR ha aderito all’orientamento secondo cui la CILA non ha natura provvedimentale e non è soggetta a un regime di controllo tipizzato come la SCIA. Quando l’intervento risulta incompatibile con la disciplina edilizia, l’Amministrazione non annulla un atto, ma prende atto dell’inefficacia della CILA ed esercita i poteri repressivi ex art. 27 del d.P.R. 380/2001.

Conclusioni operative

Il ricorso è stato respinto, confermato la piena legittimità del provvedimento dell’amministrazione

Dal punto di vista operativo, la sentenza lascia indicazioni molto chiare:

  • la CILA non può essere utilizzata quando l’opera, anche se leggera e amovibile, comporta un ampliamento funzionale stabile;
  • la precarietà è concetto funzionale, non costruttivo;
  • l’integrazione con l’attività economica e l’aumento del carico urbanistico sono elementi decisivi;
  • nei centri storici, una trasformazione di questo tipo richiede un titolo edilizio più “forte” e i pareri degli enti preposti alla tutela di eventuali titoli;
  • l’inerzia dell’Amministrazione non sana un abuso né consolida affidamenti illegittimi.

L’analisi del Collegio riafferma quindi il principio secondo cui un’opera esterna incide in modo stabile sull’organizzazione funzionale di un’attività, la qualificazione edilizia non può arrestarsi alla sua apparenza costruttiva, ma deve misurarsi con gli effetti reali prodotti sul territorio.

La precarietà non si misura sulla base della smontabilità o della stagionalità dell’uso, ma sulla destinazione funzionale dell’opera e sulla sua capacità di incidere in modo stabile sull’assetto urbanistico.

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