Penali per lavori ultimati in ritardo: come si applicano?

Su espressa richiesta dell'operatore, la stazione appaltante può ridurre la penale nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori? Ecco la risposta del supporto giuridico del MIT

di Redazione tecnica - 17/05/2025

Applicazione e riduzione penali: le previsioni del Codice Civile e del Codice Appalti

Spiega il MIT che l’art. 1384 del codice civile rappresenta una disposizione non sovrapponibile alla disciplina delle penali nel codice dei contratti pubblici, come anche evidenziato da ANAC nella delibera del 17 gennaio 2024 n. 73.

Infatti nel Codice civile la penale, prevista all’art. 1382, è legata all’inadempimento o al ritardo dell’adempimento, mentre il Codice appalti ne dispone l’applicazione a carico dell’esecutore nel solo ed unico caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. Per altro, la c.d. reductio ad aequitatem civilistica presuppone un intervento dall'esterno del giudice, che può ridurre la penale con una pronuncia costitutiva.

Sull’applicazione dell’art. 1384 del codice civile, in tema di riduzione della clausola penale da parte del giudice in base “all’interesse che il creditore aveva all'adempimento”, il MIT sottolinea che, come confermato dalla giurisprudenza, il criterio al quale il giudice deve ispirarsi per esercitare il potere di riduzione della penale contrattualmente prevista non è la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l’interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all’adempimento della prestazione cui ha diritto, precisandosi che tale valutazione deve essere riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede, e non a quello nel quale viene chiesto il pagamento”.

Nel Codice dei contratti pubblici vigente, all’art. 126:

  • non è prevista l’ipotesi della disapplicazione, totale o parziale, delle penali;
  • non si ripropone l'impostazione di cui al d.P.R. n. 207/2010.

 

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