Penali per lavori ultimati in ritardo: come si applicano?
Su espressa richiesta dell'operatore, la stazione appaltante può ridurre la penale nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori? Ecco la risposta del supporto giuridico del MIT
Il parere del MIT
Il supporto giuridico conferma che l’abrogazione dell’articolo 145, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010 ha eliminato la possibilità per l’esecutore di richiedere, con un’istanza motivata, la riduzione della penale qualora risultasse manifestamente sproporzionata.
L'art. 126 del d.Lgs. n. 36/2023 non è prevista l’ipotesi della disapplicazione, totale o parziale, delle penali, nè si ripropone l'impostazione di cui al d.P.R. n. 207/2010.
Ne deriva che la stazione appaltante, se non è contemplato dalla lex specialis - non può procedere alla riduzione della penale. Diversamente, si tratterebbe di una disapplicazione di un atto amministrativo non ammessa dal nostro ordinamento.
Qualora la stazione appaltante volesse procedere così, dovrà effettuare un intervento in autotutela sui documenti di gara, disciplinando in modo specifico la possibilità di riduzione e le relative condizioni.
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