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RTI e requisiti tecnico-professionali: il TAR Campania conferma il principio del cumulo

La sentenza n. 1471/2025 chiarisce che, salvo diversa previsione della lex specialis, il requisito esperienziale può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso

di Redazione tecnica - 10/11/2025

Quadro normativo di riferimento

Per capire la posizione assunta dai giudici campani, bisogna guardare dentro la struttura del nuovo Codice dei contratti, e in particolare all’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023, che regola i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari.

Pur essendo vero che il comma 4 stabilisce che la stazione appaltante possa “specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive”, occorre anche considerare:

  • il comma 9, che sancisce la responsabilità solidale di tutti i componenti del RTI nei confronti della stazione appaltante. Significa che ciascuna impresa risponde dell’intera prestazione, non solo della propria parte.
    Questa regola, già presente nel precedente Codice del 2016, è la chiave di volta del sistema: se tutti i componenti rispondono in solido, la stazione appaltante può valutare l’affidabilità del raggruppamento come un tutt’uno;
  • il comma 11, che ribadisce il principio del cumulo dei requisiti: per i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale, conta ciò che il raggruppamento possiede nel suo complesso, salvo che la lex specialis non disponga diversamente.

Diverso è invece il discorso per i lavori pubblici. Qui intervengono gli artt. 68, comma 2 e 100, comma 4, che impongono la corrispondenza tra la quota di lavori che l’impresa intende eseguire e la propria qualificazione SOA. È un sistema rigido, costruito per tutelare la sicurezza dei cantieri e la qualità dell’esecuzione: chi realizza deve essere qualificato per ciò che realizza, senza eccezioni.

Per i servizi e le forniture, invece, la logica è diversa: non esistendo un sistema di qualificazione analogo a quello dei lavori, la norma lascia maggiore discrezionalità alla stazione appaltante, che può decidere come ripartire i requisiti, purché in modo coerente e proporzionato.

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