Quadro normativo di riferimento
Per capire la posizione assunta dai giudici campani, bisogna guardare dentro la struttura del nuovo Codice dei contratti, e in particolare all’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023, che regola i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari.
Pur essendo vero che il comma 4 stabilisce che la stazione appaltante possa “specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive”, occorre anche considerare:
- il comma 9, che sancisce
la responsabilità solidale di tutti i
componenti del RTI nei confronti della stazione appaltante.
Significa che ciascuna impresa risponde dell’intera prestazione,
non solo della propria parte.
Questa regola, già presente nel precedente Codice del 2016, è la chiave di volta del sistema: se tutti i componenti rispondono in solido, la stazione appaltante può valutare l’affidabilità del raggruppamento come un tutt’uno; - il comma 11, che ribadisce il principio del cumulo dei requisiti: per i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale, conta ciò che il raggruppamento possiede nel suo complesso, salvo che la lex specialis non disponga diversamente.
Diverso è invece il discorso per i lavori pubblici. Qui intervengono gli artt. 68, comma 2 e 100, comma 4, che impongono la corrispondenza tra la quota di lavori che l’impresa intende eseguire e la propria qualificazione SOA. È un sistema rigido, costruito per tutelare la sicurezza dei cantieri e la qualità dell’esecuzione: chi realizza deve essere qualificato per ciò che realizza, senza eccezioni.
Per i servizi e le forniture, invece, la logica è diversa: non esistendo un sistema di qualificazione analogo a quello dei lavori, la norma lascia maggiore discrezionalità alla stazione appaltante, che può decidere come ripartire i requisiti, purché in modo coerente e proporzionato.