Quadro normativo di riferimento
Nella questione rileva l’evoluzione della disciplina della finanza di progetto, che dall'art. 193 del d.Lgs. n. 36/2023 impone che ogni proposta contenga:
- un progetto di fattibilità tecnico-economica;
- una bozza di convenzione;
- un piano economico-finanziario asseverato;
- l’indicazione delle caratteristiche del servizio e dei requisiti del promotore.
Con il correttivo n. 209/2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, il legislatore ha ulteriormente rafforzato questi principi, introducendo:
- l’obbligo per l’amministrazione di pubblicare la proposta nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
- un termine minimo di sessanta giorni per la presentazione di proposte alternative;
- la possibilità di dichiarare il pubblico interesse solo dopo la scadenza di tale termine.
Il nuovo art. 225-bis, però, ha escluso l’applicazione della disciplina ai “procedimenti in corso” alla data di entrata in vigore del correttivo.
Ed è proprio sul significato di questa espressione che il TAR ha fornito un chiarimento decisivo.