Proroga Superbonus 110%: a quali immobili si applica?
Estesa fino a fine 2026 la possibilità di fruire della detrazione al 110%. La misura si applica a edifici situati nelle zone colpite dai terremoti a partire dal 2016
Sebbene sia ancora sotto forma di bozza, è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, c.d. “Decreto Economia”, che contiene, tra le misure più rilevanti, una proroga della detrazione al 110% del Superbonus.
Decreto Economia 2025: proroga del Superbonus 110%
Il provvedimento, che rientra nel più ampio piano di sostegno alla ricostruzione post-sisma, riguarda specificamente i Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. In tali ambiti, fino al 31 dicembre 2026 i cittadini avranno accesso al Superbonus nella misura piena del 110%, con la possibilità di applicare lo sconto in fattura o optare per la cessione del credito, nei limiti dell’importo eccedente il contributo pubblico alla ricostruzione.
La proroga si affianca a quelle già vigenti per gli interventi nei crateri sismici dal 2009 in avanti, ed è finanziata con 100 milioni di euro, risorse già stanziate con il D.L. n. 11/2023 (Decreto Cessioni) che, pur limitando la possibilità di utilizzare le opzioni alternative alle detrazioni dirette (sconto in fattura e cessione del credito), continua a consentirlo per le spese sostenute per gli interventi nelle zone terremotate.
In concreto, nel 2026 continueranno ad avere diritto al Superbonus 110%:
- i soggetti che realizzano interventi edilizi nei Comuni colpiti dal sisma del 2016;
- gli enti proprietari di edifici classificati nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 adibiti a finalità sociosanitarie e assistenziali, a condizione che gli amministratori non percepiscano compensi o indennità di carica.
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