Il quadro normativo
L’art. 63, comma 13, del Codice dei contratti consente all’ANAC di disporre l’iscrizione con riserva all’elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, al fine di permettere loro di acquisire progressivamente la capacità tecnica e organizzativa necessaria per accedere alla qualificazione ordinaria.
Nel dettaglio, il citato comma 13 dispone: “L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta”.
È bene precisare che:
- questa qualificazione con riserva è istituto distinto rispetto all’iscrizione con riserva prevista dal comma 4 dello stesso articolo;
- ha una durata definita dall’ANAC caso per caso, con effetti temporanei;
- richiede comunque la presenza di un minimo organizzativo e strutturale già attestabile dalla stazione appaltante richiedente.
Il caso oggetto della nuova delibera è riconducibile alla previsione di cui all’art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, per cui l’ANAC può disporre la qualificazione con riserva al fine di consentire alla stazione appaltante di implementare la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione “ordinaria”.