La struttura di supporto al RUP
Le stazioni appaltanti possono istituire strutture di supporto per il RUP nei casi di appalti particolarmente complessi, utilizzando risorse fino all’1% dell’importo a base di gara per l’affidamento diretto di incarichi di assistenza tecnica.
Il RUP può delegare mere operazioni esecutive, ma non le attività di verifica e valutazione.
La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990.
Incompatibilità e limiti
Il nuovo Codice introduce divieti e incompatibilità per evitare conflitti di interesse. In particolare:
- non può essere RUP chi ha subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
- negli appalti affidati con la formula del contraente generale o in partenariato pubblico-privato, il RUP non può coincidere con il soggetto esecutore del contratto;
- nei lavori complessi, il RUP non può essere contemporaneamente progettista e direttore dei lavori.