Revisione prezzi nei contratti pubblici: una deroga necessaria per gli appalti senza compensazioni

Deroga alla revisione prezzi per gli appalti pubblici: il Decreto Infrastrutture estende l’applicazione dell’art. 60 del Codice dei contratti ai lavori esclusi dai fondi compensativi

di Redazione tecnica - 23/05/2025

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025 il Decreto-Legge n. 73/2025 (c.d. “Decreto Infrastrutture”), contenente una serie di misure urgenti in materia di opere pubbliche, trasporti e appalti. Tra queste, l’articolo 9 introduce una disposizione di rilievo per la gestione dei contratti pubblici di lavori, intervenendo sul delicato tema della revisione prezzi per quegli appalti esclusi dai precedenti meccanismi di compensazione.

Una norma importante e, per molti versi, attesa, che consente – a precise condizioni – di applicare retroattivamente l’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) anche a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore e penalizzati dal precedente sistema di revisione.

Quali contratti sono interessati?

L’art. 9 si rivolge ai contratti di lavori affidati con documenti di gara redatti ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022, ossia con clausole obbligatorie di revisione prezzi, ma che non hanno avuto accesso ai fondi di cui all’art. 26, commi 4 (lett. a e b), 6-quater e 7, del D.L. n. 50/2022.

Si tratta, in sostanza, degli appalti rimasti “scoperti”: soggetti agli stessi aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, ma privi di copertura finanziaria straordinaria.

La norma prevede che, in deroga:

  • alle disposizioni di cui all’art. 29, lett. b) del D.L. n. 4/2022 (che fissava soglie alte e criteri restrittivi di compensazione);
  • alle clausole contrattuali e ai documenti di gara iniziali,

si applichi l’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero il nuovo regime di revisione prezzi previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Un cambio di passo importante: la soglia di attivazione si abbassa al 3% (rispetto al 5% previgente), e la compensazione sale al 90% dell’eccedenza (in luogo dell’80%). Ma, soprattutto, non è più necessario accedere a fondi straordinari: la revisione è possibile entro i limiti delle somme disponibili nel quadro economico.

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