Riforma Codice dei beni culturali: autorizzazione paesaggistica e silenzio-assenso al centro
In audizione al Senato, Unitel sulla riforma del D.Lgs. n. 42/2004 si concentra su silenzio-assenso, pareri non vincolanti e nuove competenze per i Comuni
Da oltre vent’anni, il sistema normativo che regola edilizia e urbanistica procede per slogan e interventi frammentari, più che attraverso riforme organiche capaci di delineare un progetto di futuro. L’esperienza recente del “Salva Casa” lo conferma: un intervento d’urgenza nato per semplificare, ma privo di una visione strutturata. E il rischio che la storia si ripeta è concreto con il disegno di legge n. 1372, ora all’esame del Senato, che affida al Governo la revisione delle procedure di autorizzazione paesaggistica.
Il punto, tuttavia, non è soltanto cosa si modifica, ma come si costruiscono le norme. Ben vengano le audizioni e i momenti di ascolto, ma è necessario che i testi normativi nascano da commissioni tecniche formalmente istituite, con esperti qualificati di varia estrazione — giuristi, urbanisti, tecnici, amministratori. Serve un metodo trasparente e partecipato, che superi la logica delle “camere segrete” dove spesso le leggi vengono redatte da soggetti sconosciuti persino a chi dovrà poi applicarle.
Un modello virtuoso da replicare esiste già: è quello adottato per la redazione del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), elaborato con il contributo diretto di una commissione tecnico-giuridica multidisciplinare (che certamente può e deve essere ampliata e meglio strutturata). Solo così è possibile produrre norme realmente operative, condivise e applicabili.
I contenuti del DDL n. 1372: semplificazione o riduzione delle tutele?
Il disegno di legge n. 1372, presentato al Senato il 5 febbraio 2025 e all’esame delle Commissioni del Senato dal 13 maggio 2025, ha l’obiettivo di semplificare le procedure di autorizzazione paesaggistica, ridurre i tempi amministrativi e rafforzare la capacità decisionale degli enti locali. Tuttavia, diverse disposizioni sollevano dubbi sull’equilibrio tra semplificazione e tutela.
Silenzio-assenso dopo 45 giorni
La novità più rilevante riguarda l’introduzione del meccanismo del silenzio-assenso: se la Soprintendenza non si esprime entro 45 giorni, il parere si intende favorevole, e l’amministrazione competente può procedere. Questo automatismo vale anche per le sanatorie paesaggistiche di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali).
Pareri obbligatori ma non più vincolanti
Il parere della Soprintendenza perde la sua vincolatività (art. 152), lasciando ai Comuni la responsabilità finale, anche nei casi in cui vi sia dissenso tra enti. La norma non distingue tra territori con o senza Piani Paesaggistici Regionali approvati, aumentando il rischio di decisioni disomogenee.
Esenzioni più ampie dall’autorizzazione
Il DDL prevede l’estensione dell’elenco degli interventi sottratti all’autorizzazione paesaggistica, includendo anche opere soggette a CILA o SCIA con incremento volumetrico fino al 20% dell’esistente, purché compatibili col carattere dell’immobile.
Delega al Governo per la riscrittura del sistema
Attraverso l’art. 3, il Governo è delegato a riscrivere in modo organico la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica, attenendosi a criteri come:
- esclusione dei pareri per interventi “lievi” (All. B, DPR 31/2017);
- centralizzazione al Ministero per le infrastrutture strategiche;
- autocertificazione tecnica per interventi ripetitivi;
- sportelli unici autorizzativi presso i Comuni;
- salvaguardia delle aree di “rilevanza paesaggistica nazionale”, da individuare annualmente.
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