Riforma Codice dei contratti: parere favorevole del Senato con 97 osservazioni

Insieme a quello della Camera dei Deputati, è arrivato anche il parere favorevole dell'8a Commissione del Senato allo schema di decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 23/02/2023

Insieme a quello espresso dall'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati, il 21 febbraio 2023 è arrivato anche il parere favorevole dell'8a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato allo schema di decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti.

Concluso l'iter di approvazione

Si conclude dunque il "giro" di pareri richiesti dalla Legge delega n. 78/2022 che adesso concederà al Governo un'ulteriore riflessione per capire se le osservazioni formulate dalle Commissioni competenti di Camera e Senato contengono elementi che possano incidere sulla definizione del testo finale che approderà in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2023.

Mentre il parere della Conferenza unificata rappresenta un mero "esercizio di stile" che non necessita di motivazioni da parte del Governo per essere ignorato, l'art. 1, comma 4 della Legge n. 78/2022 impone al Governo di fare una risposta alle osservazioni di Camera e Senato, anche se poi gli resta sempre la possibilità (motivata) di procedere per la sua strada.

Il parere del Senato

Entrando nel dettaglio il parere del Senato premette che:

  • per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, l'articolo 50 generalizza l'uso della procedura negoziata, con invito a 5 (fino ad un milione di euro) o 10 (oltre un milione di euro) operatori, rendendo peraltro possibile l'utilizzo delle procedure di gara "ordinarie" - aperte o ristrette - solo sopra 1 milione di euro, e solo previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante. Essendo la procedura negoziata una procedura a concorrenza ridotta, al fine di garantire una maggiore competizione e trasparenza negli affidamenti di importo più elevato, sarebbe opportuno abbassare la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono ricorrervi in via ordinaria;
  • l'articolo 50 - confermando le misure introdotte dalla normativa emergenziale - prevede due sole modalità di affidamento sottosoglia: affidamento diretto e procedura negoziata senza bando. Oltre alle possibili ricadute negative in tema di trasparenza, la maggiore criticità connessa a questa impostazione è rappresentata dal fatto che negli affidamenti diretti la valutazione sarà effettuata, di fatto, secondo un criterio del minor prezzo e che, nelle restanti e residuali, ipotesi di ricorso a procedure negoziate senza bando, la norma consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alternativamente o al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o a quello del prezzo più basso, senza alcun obbligo di motivazione circa la scelta. Questo determinerà un forte utilizzo del criterio del prezzo più basso che non consente di valorizzare aspetti quali la qualità del prodotto, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale dello stesso;
  • la disciplina relativa alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, nei casi di applicazione del prezzo più basso, prevede che la stazione appaltante dichiari il metodo prescelto negli atti di gara. Tale fatto rischia di introdurre indebiti condizionamenti nello svolgimento delle procedure di gara. Pertanto, la scelta del sistema utilizzato dovrebbe essere automatica e non prevedibile;
  • pur essendo prevista come obbligatoria, la revisione dei prezzi risulta fortemente depotenziata, in quanto ancorata a soglie di alea eccessive;
  • l'assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative prevista dalla normativa vigente si è storicamente succeduta negli anni. Questo comporta che capacità tecnico- finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi tra cooperative sussiste autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate. Così come le eventuali variazioni soggettive che interessano la compagine sociale non hanno alcun impatto sulla qualificazione del consorzio, né del fatto che queste dispongano o meno di attestazione SOA. Nel consorzio stabile tutti gli operatori devono necessariamente essere in possesso di attestazione di qualificazione affinché possano costituire il consorzio stabile;
  • è necessario ricondurre la disciplina delle cause di esclusione entro confini precisi, che ne garantiscano un'equilibrata applicazione in tutti i settori, nell'interesse sia delle imprese che delle amministrazioni appaltanti;
  • occorre reintrodurre il tetto massimo del 20 per cento per il punteggio economico, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa. È necessario valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, evitando ogni formula matematica che finisca per premiare i ribassi più alti. L'individuazione di un tetto massimo al punteggio economico evita il rischio che le stazioni appaltanti trasformino il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quello del massimo ribasso mascherato, attribuendo rilevanza determinante alla componente prezzo;
  • l'articolo 119 dello schema, in materia di subappalto, non modifica la disciplina rispetto a quella attualmente in vigore. L'aspetto critico riguarda la previsione per cui il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali che avrebbe garantito l'appaltatore. Per fare ciò la norma prevede che il subappaltatore debba applicare lo stesso CCNL dell'appaltatore. Questo nella pratica genera effetti molto negativi in quanto non sempre le imprese, pur svolgendo attività analoghe, appartengono allo stesso CCNL;
  • all'articolo 186, l'esclusione dall'obbligo di esternalizzazione dei concessionari operanti nei settori speciali comporta la sottrazione al mercato di una quota considerevole di lavori anche in assenza di qualsiasi confronto concorrenziale;
  • lo schema in esame, non riproducendo le disposizioni di carattere intertemporale di cui all'articolo 216, commi 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non consentirebbe di applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 alle procedure approvative e di verifica attuativa relative alle opere della Torino-Lione, così interrompendo la continuità del quadro procedurale entro il quale sta proseguendo l'opera sul territorio;
  • le direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 prevedono l'obbligo di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, ossia in riferimento all'entità dei singoli lotti in modo tale che la stessa corrisponda meglio alla capacità delle PMI. È necessario evitare il rischio che la nozione di "lotto quantitativo" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), dell'allegato I.1 si sovrapponga con quella differente di "lotto funzionale";
  • con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, non si ravvisa la presenza nello schema in esame di disposizioni non conformi ai principi e criteri direttivi della legge delega.

Le osservazioni del Senato

Tutto ciò premesso esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 6, in tema di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il concetto di "attività a spiccata valenza sociale" con la più corretta definizione di "attività di interesse generale" e il concetto di "co-amministrazione" con quello di "amministrazione condivisa"; si valuti altresì l'opportunità di richiamare direttamente gli enti del Terzo settore, in luogo del riferimento ai privati, nella condivisione della funzione amministrativa, al contempo escludendo altresì il rinvio al "principio del risultato";

2. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 15, di prevedere un efficace sistema di certificazione dei RUP che consenta di ottenere gli incentivi per la corretta gestione delle procedure di affidamento, anche valutando di qualificare tali figure in quattro livelli di competenza (base, intermedio, avanzato ed esperto) a cui siano associate specifiche facoltà rispettivamente per l'affidamento diretto della gara, per procedure aperte, ristrette, negoziate senza pubblicazione di un bando, procedura competitiva con negoziazione e per il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione. Si valuti, altresì, di prevedere che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinino risorse finanziarie per le funzioni svolte dai responsabili unici di progetto a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e che tali risorse siano versate, entro 60 giorni dall'impegno di spesa, nel Fondo per gli incentivi istituito presso l'ANAC che cura l'istruttoria per l'erogazione degli incentivi a seconda dell'anzidetto il grado di certificazione dei RUP;

3. valuti il Governo l'opportunità di specificare all'articolo 16, in tema di conflitto di interessi, che è compito precipuo delle stazioni appaltanti adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Si valuti altresì l'opportunità di eliminare sia l'onere probatorio a carico di chi invoca il conflitto sia la limitazione della repressione del fenomeno ai soli casi di conflitto attuale, concreto ed effettivo; si propone inoltre di inserire una norma di raccordo con i concorrenti regimi di responsabilità;

4. valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 23, comma 5, che tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono incluse quelle relative alle procedure di affidamento in house. Si valuti altresì di modificare la disciplina relativa agli affidamenti in house prevista dal nuovo Codice mediante: a) l'attribuzione ad ANAC di funzioni di vigilanza, anche collaborativa, sugli affidamenti diretti da parte delle stazioni appaltanti nei confronti di propri organismi in house; b) il ripristino presso ANAC dell'elenco degli organismi in house;

5. valuti il Governo l'opportunità di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all'articolo 38 alle semplificazioni introdotte per le opere PNRR, incluse quelle relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;

6. valuti il Governo l'opportunità di precisare, in relazione all'istituto del dissenso costruttivo di cui all'articolo 38, comma 11, che le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, nell'indicare - a pena di decadenza - le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, devono tenere conto delle circostanze del caso concreto;

7. valuti il Governo l'opportunità di specificare, all'articolo 41 e nell'Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica dell'opera, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori standard di progettazione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello progettuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici, idrologici e sismici dell'opera. Si valuti altresì l'opportunità di prevedere che non sia consentito né il subappalto né l'affidamento da parte dell'appaltatore a lavoratori autonomi della redazione della predetta relazione;

8. valuti il Governo l'opportunità di promuovere una omogeneizzazione nei metodi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni utilizzati dalle regioni e dalle province autonome ai fini della predisposizione dei prezziari regionali di cui all'articolo 41, comma 13. Si valuti altresì l'opportunità di prevedere, dalla validazione del progetto, un limite temporale di tre mesi per bandire la gara in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferimento ai prezzi correnti sul mercato. Si valuti inoltre l'opportunità di garantire che abbia luogo, da parte della stazione appaltante, la verifica effettiva della aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato. Al medesimo articolo 41, si valuti, infine, l'opportunità di prevedere: il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo; l'obbligo di utilizzare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche previste dal nuovo codice, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (PFTE), in raccordo con quanto previsto dall'Allegato I.7, articolo 3, comma 1, lettera s); puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, al fine di chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE;

9. valuti il Governo l'opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l'individuazione dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell'equo compenso di cui all'articolo 8 e nel rispetto dei principi di concorrenza e libero accesso al mercato. Si valuti altresì l'opportunità, con riferimento all'articolo 8, di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente;

10. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire all'articolo 44 il contenuto dell'offerta che l'operatore economico presenta in sede di appalto integrato, specificando che l'offerta dell'operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguatamente formulata e non anche il progetto esecutivo che costituisce ex se l'oggetto specifico dell'appalto. Si valuti altresì, con riferimento all'articolo 44, la possibilità di definire: i casi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato, introdurre una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento, ribadire che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore specificando che l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo;

11. si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 45, comma 4, della scelta di escludere il personale con qualifica dirigenziale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dalla possibilità di fruire degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai loro dipendenti. Tale esclusione rischia di essere non coerente con il principio di parità di trattamento, rilevante anche in sede europea;

12. valuti il Governo l'opportunità di ridurre a 3 milioni di euro la soglia per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), prevedendo per i lavori di importo superiore a 3 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, l'utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione di uno specifico avviso di indagine di mercato, con invito rivolto a tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse. Conseguentemente, specificare, per esigenze di coordinamento testuale, che nell'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), per i lavori di importo tra 1 milione di euro e fino a 3 milioni di euro, l'individuazione dei 10 operatori da consultare nella procedura negoziata deve avvenire tramite elenchi, e, conseguentemente, prevedere le stesse modalità con riferimento alla lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;

13. valuti il Governo l'opportunità di inserire nel Codice un obbligo di programmazione per gli affidamenti diretti di forniture e servizi di valore pari o superiore a euro 40.000 mediante inclusione degli stessi nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali;

14. valuti il Governo l'opportunità di meglio definire, all'articolo 50, comma 2, il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere utilizzato in circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non risultino praticabili altri metodi di selezione degli operatori;

15. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 50, sostituendo al comma 4 le parole: "fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera" con le seguenti: "ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, da aggiudicare esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" e aggiungendo dopo le parole: "del prezzo più basso" le seguenti: "motivando adeguatamente la scelta";

16. in relazione all'articolo 54, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il principio della preventiva conoscibilità del metodo per l'individuazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara. Si valuti inoltre conseguentemente l'opportunità di modificare l'Allegato II.2, garantendo che tutti i metodi per la determinazione della soglia di anomalia rendano la scelta del sistema non prevedibile e impediscano eventuali fenomeni collusivi. Inoltre, il numero degli elementi di variabilità da utilizzare nel calcolo della soglia dovrebbe essere più elevato e i diversi metodi di calcolo più equilibrati, tali da evitare situazioni di eccessivo ribasso senza precludere, al contempo, la presentazione di offerte economicamente convenienti anche per l'amministrazione;

17. valuti il Governo l'opportunità di chiarire, all'articolo 56, comma 1, lettera i), l'ambito di applicazione del rinvio al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quale ambito materiale ricompreso tra i settori ordinari esclusi dall'applicazione del Codice, definendo puntualmente l'alveo dei servizi finanziari interessati dall'esclusione tramite un elenco onnicomprensivo, coerente con gli atti legislativi relativi al mercato interno. Si valuti altresì l'opportunità di eliminare i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana tra i settori ai quali non si applicano le previsioni del Codice appalti in esame. Si valuti altresì l'opportunità di innalzare a 20.000 euro il valore dei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari, che sono esclusi dalle disposizioni del codice relative ai settori ordinari, e di estendere tale esclusione anche ai servizi di manutenzione e alle opere minori di pubblica utilità;

18. valuti il Governo l'opportunità di promuovere eventuali semplificazioni per gli appalti di servizi relativi agli "spettacoli dal vivo" coerentemente con quanto previsto dal considerando n. 23 della direttiva 24/2014/UE;

19. valuti il Governo l'opportunità di promuovere i più alti standard tecnici negli approvvigionamenti dei materiali, inclusi gli approvvigionamenti dei materiali di base come il cemento e i materiali a base cementizia contenenti cemento;

20. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 57, in tema di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, di sostituire il principio contenuto nella locuzione "ove tecnicamente opportuno" con il presupposto "ove tecnicamente compatibile" al fine di non riconoscere eccessiva discrezionalità nell'adozione di uno specifico CAM;

21. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 58, comma 2, il parametro degli obblighi di motivazione della mancata suddivisione in lotti, al fine di garantirne la coerenza con i princìpi dello Small Business Act di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, e di garantire che la mancata suddivisione in lotti rappresenti un'eccezione rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli appalti;

22. all'articolo 58, comma 2, si valuti inoltre l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni appaltanti possono prevedere l'adozione di criteri di selezione volti a favorire la partecipazione delle imprese del territorio interessato dall'opera";

23. all'articolo 60 valuti il Governo l'opportunità di fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi al 2 per cento per cento dell'importo complessivo del contratto, nonché fissare al 90 per cento per cento la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all'impresa. Inoltre, si valuti l'opportunità di far sì che la revisione operi senza nessun limite, basandola su metodi oggettivi e verificabili attraverso dati statistici. L'elaborazione degli indici ISTAT di rilevazione delle variazioni dei prezzi da utilizzare nell'ambito dei contratti di appalto non dovrebbe avvenire a cadenza annuale, ma si dovrebbe optare per un meccanismo semplice e automatico, a cadenza mensile;

24. all'articolo 60, valuti il Governo l'opportunità di: chiarire che la clausola di revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture si applica solo ai contratti di durata; garantire una ridefinizione delle modalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attivazione delle clausole di revisione prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell'opera, della fornitura o del servizio previste dal comma 2; inserire il riferimento alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire in maniera prevalente;

25. all'articolo 63, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti più selettivo e di riservare alle stazioni appaltanti qualificate, a prescindere dal valore, le procedure di partenariato pubblico privato, appalto integrato e dialogo competitivo, nonché le procedure relative a settori esposti al rischio di infiltrazioni mafiose per cui è necessaria l'iscrizione alle c.d. white list;

26. il Governo valuti l'opportunità di ripristinare l'assimilazione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative e in tale ambito di prevedere che la capacità tecnico-finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 65 sussista autonomamente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate, così come previsto per i consorzi tra cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 65; all'articolo 67 si valuti l'opportunità di chiarire che l'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni da parte di una o più consorziate non costituisce subappalto; nell'Allegato II.12, articolo 31, si valuti l'opportunità di prevedere che il meccanismo di imputazione a consorzio e consorziata dei lavori eseguiti, ai fini dell'attestazione SOA, anche ai consorzi artigiani e cooperativi;

27. con riferimento ai consorzi stabili, valuti il Governo l'opportunità di: introdurre un limite massimo al numero di consorziati che possono formare un consorzio stabile compreso tra 15 e 25 unità; estendere le verifiche in gara, già previste sulle possibili cause di esclusione, anche ai requisiti di qualificazione minimi dei consorziati indicati quali esecutori dei lavori; prevedere che il futuro regolamento introduca requisiti di qualificazione minimi per l'impresa consorziata esecutrice, proporzionati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;

28. valuti il Governo, con riferimento all'articolo 93, l'opportunità di specificare la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura;

29. valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto, l'opportunità di coordinare lo schema di decreto legislativo con le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sugli effetti extra-penali delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

30. valuti il Governo l'opportunità di integrare le ipotesi di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali tra le cause di esclusione automatica di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 95, valorizzando il ruolo del DURC quale mezzo di prova;

31. valuti il Governo l'opportunità di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell'illecito professionale, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non previamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, genericamente incidenti sull'affidabilità e integrità dell'operatore. In particolare, l'illecito professionale andrebbe ricondotto entro confini più precisi. In primo luogo, andrebbe attribuita rilevanza solo a fattispecie indicate in modo tassativo nel testo normativo. In secondo luogo, il mezzo di prova dovrebbe essere sempre costituito da un provvedimento di carattere definitivo, o quantomeno di primo grado, e in nessun caso, invece, dovrebbe essere attribuita rilevanza a provvedimenti di mero rinvio a giudizio o di applicazione di misure cautelari, che per loro natura non presuppongono mai un quadro probatorio certo sulla colpevolezza del soggetto interessato. Ciò vale, ad esempio, per gli inadempimenti gravi commessi dall'operatore economico nei confronti di uno o più subappaltatori, che già in base al decreto legislativo n. 50 del 2016 assumono rilievo solo ove riconosciuti o accertati con sentenza passata in giudicato. Inoltre, con l'obiettivo di garantire una situazione di piena certezza alle imprese partecipanti alla gara ed evitare un eccessivo prolungamento del periodo di interdizione a causa delle lungaggini processuali, il triennio di rilevanza temporale dell'illecito dovrebbe sempre decorrere dalla data di commissione del fatto, e non dal provvedimento (articolo 96 e 98). Valuti inoltre il Governo l'opportunità, in un'ottica di armonizzazione complessiva del sistema, di uniformare la disciplina dei settori esclusi rispetto a quella dei settori ordinari;

32. l'introduzione di un sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture rappresenta una novità dello schema di codice. Tuttavia, alla previsione generale di cui al comma 10 dell'articolo 100 non ha fatto seguito una puntuale definizione dei relativi criteri di qualificazione all'interno di un apposito allegato. Valuti, pertanto, il Governo l'opportunità di istituire un gruppo di studio avente il precipuo compito di avviare una sperimentazione finalizzata a chiarire i confini applicativi dell'istituto e ad individuare puntualmente le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a definire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione;

33. in particolare, valuti il Governo l'opportunità di specificare i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari a dieci anni, come previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016;

34. con riferimento alle certificazioni di qualità, valuti il Governo l'opportunità di apportare modifiche di coordinamento idonee ad assicurare la puntualità dei richiami normativi e il rispetto delle disposizioni euro-unitarie di settore;

35. per quanto concerne i requisiti di ordine speciale, valuti il Governo l'opportunità di ridefinire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l'arco temporale rilevante ai fini delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria per l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture;

36. in linea di continuità con la normativa vigente (articolo 47-quater del decreto-legge n. 77 del 2021), valuti il Governo l'opportunità di garantire una maggiore apertura del mercato, prevedendo che, nei bandi di gara o negli atti equiparati, possano essere previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affidamento;

37. stante la mancata trasposizione nello schema di codice della disciplina attualmente prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di sponsorizzazione lavori, valuti il Governo se è opportuno l'inserimento di una previsione ad hoc per i contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione che consenta di disciplinare tali affidamenti anche attraverso opportuni e puntuali rinvii alla normativa di settore;

38. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 103, comma 1, lettera b), di modificare la disposizione poiché in contrasto con il principio del favor partecipationis di cui all'articolo 10, atteso che per i lavori sopra la soglia dei 100 milioni sono richiesti requisiti speciali che conducono a una eccessiva riduzione della platea dei possibili partecipanti;

39. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 106, di reintrodurre la previsione che riduce del 50 per cento l'importo della garanzia (provvisoria e definitiva) per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qualità;

40. valuti il Governo l'opportunità di legare la durata massima di validità delle garanzie provvisorie alla durata massima dei termini per la conclusione delle procedure di gara previsti dall'articolo 17, comma 3;

41. all'articolo 108 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzi gli elementi qualitativi dell'offerta e individui criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante dovrebbe stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento. Per i lavori, si valuti altresì l'opportunità di vietare l'utilizzo di formule per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo che premino in misura maggiore i ribassi elevati;

42. valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modifiche all'articolo 108: a) alla rubrica, dopo le parole "Criteri di aggiudicazione degli appalti" inserire "di lavori, servizi e forniture"; b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "all'aggiudicazione degli appalti" inserire le seguenti: "di lavori, servizi e forniture"; c) al comma 2, alla lettera c), sopprimere le parole: "di importo pari o superiore a 140.000"; d) al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da contenuto tecnologico o con carattere innovativo"; e) sopprimere il comma 3;

43. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 109, in tema di reputazione dell'impresa, di prevedere che l'impegno sul piano ambientale e su altre finalità di beneficio comune sia inserito tra i requisiti reputazionali riportati nel fascicolo digitale degli operatori;

44. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 110, comma 4, lettera b), sulla non ammissibilità di giustificazioni "in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente", di ripristinare la formulazione attualmente vigente che fa esplicito riferimento agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Si propone, inoltre, di sostituire la parola "oneri" con la parola "costi". I costi della sicurezza di cui al predetto piano di sicurezza e coordinamento sono quelli individuati dal committente dei lavori (stazione appaltante), non assoggettabili a ribasso d'asta, da non confondersi con gli "oneri aziendali della sicurezza", ossia gli oneri in materia di sicurezza a carico dell'operatore economico, oggetto di altre disposizioni del medesimo articolo 110;

45. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 114, di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà;

46. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 116, di prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà;

47. all'articolo 116 il Governo valuti il Governo l'opportunità di prevedere la presenza di archeologi in sede di collaudo di interventi archeologici;

48. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 119, di escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geo-idrologiche. Valuti, altresì, il Governo l'opportunità di vietare sia il subappalto sia l'affidamento da parte dell'appaltatore a lavoratori autonomi, ai sensi dei precedenti commi, della relazione geologica e idrogeologica, rientranti nella Relazione tecnica di cui all'Allegato 1.7 quali elaborati specialistici essenziali redatti direttamente da tecnici abilitati. Valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 119, nell'ipotesi di subappalto c.d. a cascata, di estendere ai subappalti oggetto di ulteriore subappalto tutte le disposizioni di carattere obbligatorio previste dal Codice a carico dell'operatore economico titolare del contratto all'atto della manifestazione della volontà di procedere con il subappalto principale;

49. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 119, comma 12, secondo periodo, inserendo dopo le parole: "contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principali" le seguenti: ", ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore,";

50. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 125, in tema di anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo per l'operatore, che lo stato avanzamento lavori (SAL) debba tener conto necessariamente dell'aspetto temporale al fine di evitare che a fronte di lavori di mesi non si raggiungano stati di avanzamento lavori;

51. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 128, in tema di servizi alla persona, di inserire una specifica disciplina sulle "concessioni di servizi sociali", ponendo in carico alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali di rendere nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione;

52. all'articolo 132, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i lavori concernenti i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non possono essere aggiudicati congiuntamente né assorbiti da altre categorie di lavori, salvo per eccezionali esigenze connesse alla necessità di coordinamento, specificamente giustificate da apposita relazione del RUP;

53. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 140, comma 6, di considerare, oltre allo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018 anche lo stato di emergenza regionale quale circostanza di somma urgenza;

54. all'articolo 150, relativo al settore dei porti e degli aeroporti nell'ambito dei settori speciali, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché alla gestione della rete immateriale per i servizi della navigazione aerea";

55. valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 170, in materia di offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, efficaci misure di salvaguardia per le forniture europee nei casi di presenza di offerte in cui la quota di prodotti originari di Paesi terzi è maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti;

56. valuti il Governo l'opportunità di coordinare la formulazione dell'articolo 175, comma 1, in merito all'inserimento dei contratti di partenariato pubblico-privato nel programma triennale delle esigenze pubbliche con le scelte operate all'articolo 193, che riconosce il diritto di prelazione del promotore nell'ambito dell'istituto della finanza di progetto, eliminando conseguentemente il riferimento al criterio premiale in luogo della prelazione;

57. al comma 2 dell'articolo 175, valuti il Governo l'opportunità di introdurre il contributo al processo di trasformazione digitale insito nella natura del progetto tra i criteri di valutazione preliminare di convenienza e fattibilità per il ricorso al partenariato pubblico privato;

58. fatto salvo quanto previsto all'osservazione precedente, sempre con riferimento all'articolo 175, comma 3, il Governo valuti di prevedere la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e stipulare con tale società apposite convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo nello sviluppo e nella realizzazione di operazioni di partenariato pubblico-privato;

59. valuti il Governo l'opportunità di prevedere che gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato possano avvalersi, specialmente per i progetti di opere complesse e di maggiore importo, dell'attività consultiva del Comitato interministeriale per la programmazione della politica economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e del DIPE, rimodulando le competenze di tali strutture nelle procedure di settore;

60. valuti il Governo l'opportunità di specificare in quali ipotesi, nel caso di ricorso alla finanza di progetto, si renda necessario costituire una società di scopo, consentendo ai bandi di configurare il ricorso a tale modulo organizzativo come facoltativo per i contratti di minore importo;

61. valuti il Governo l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 175 in ordine alla figura del Responsabile Unico del Progetto di partenariato con quella di cui all'articolo 15 in tema di Responsabile Unico del Progetto al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedimento di nomina del RUP. In particolare, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'ente concedente affida le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato al responsabile unico del progetto nominato in forza della procedura di cui all'articolo 15;

62. valuti il Governo l'opportunità di chiarire, in relazione all'articolo 176, comma 2, il coordinamento tra il Codice e la disciplina di cui al testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal Codice dei contratti pubblici, per i profili non disciplinati si applicano alle concessioni di servizi economici d'interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 201;

63. valuti il Governo se non sia opportuno all'articolo 186 e all'allegato I.1 mantenere l'attuale percentuale in materia di obbligo di esternalizzazione e modificare l'attuale previsione relativa al superamento totale dell'obbligo esternalizzazione per concessionari nei settori speciali; occorre chiarire che tutte le tipologie di concessionari - inclusi quelli operanti nei settori speciali - sono tenuti all'obbligo di esternalizzazione dei soli appalti di lavori pubblici, ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria; ciò, tuttavia, con l'eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica. Inoltre, appare opportuno elevare, per i concessionari autostradali, rispettivamente al 60 per cento e 80 per cento le quote entro cui prevedere l'obbligo di esternalizzazione, al fine di dare seguito al monito della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 218 del 2021, ha imposto di non prevedere obblighi troppo stringenti, ma, al contempo, garantire un'apertura al mercato in linea con i principi eurounitari;

64. all'articolo 193 valuti il Governo l'opportunità di: a) definire il termine entro il quale l'ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità della proposta di finanza di progetto al fine di garantire al promotore tempi certi di definizione della procedura di affidamento; b) prevedere l'obbligo di conclusione della valutazione con un provvedimento espresso oggetto di comunicazione all'interessato e di pubblicazione; b) prevedere un obbligo di valutazione della proposta anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale; c) in caso di concorrente costituito da più soggetti, mitigare la previsione di esclusione per omessa indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto;

65. al fine di evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le importanti e nuove funzioni di help desk ad essa affidate dallo schema di Codice, valuti il Governo l'opportunità di specificare che, ai fini dell'attivazione dell'help desk, la Cabina di regia può utilizzare personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni, fermo restando il principio di invarianza finanziaria;

66. all'articolo 221, comma 4, lettera f), valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole "nella banca dati sui partenariato pubblico privato istituita presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica" con le parole "nel portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato";

67. all'articolo 222, comma 2, dopo il primo periodo, andrebbe estesa l'attività di supporto della Autorità nazionale anticorruzione mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa, anche al fine di individuare, per specifici settori dell'economia: i migliori criteri e metodologie per la redazione dei progetti di fattibilità di cui all'articolo 185, comma 1, primo periodo; nonché, i migliori criteri e metodologie per supportare le commissioni aggiudicatrici in ordine alle attività di verifica dell'adeguatezza e della veridicità del piano economico e finanziario di cui all'articolo 185, comma 5; le migliori metodologie atte ad individuare i migliori criteri di determinazione dell'indennizzo così come previsti dall'articolo 191, comma 3;

68. valuti il Governo l'opportunità di rivedere il regime di assegnazione ad ANAC delle sanzioni previste dall'articolo 222, omogeneizzando tale regime con quello applicato alle altre Autorità indipendenti e comunque rideterminando all'articolo 222, comma 14, l'entità delle somme che rimangono nella disponibilità dell'ANAC in misura non superiore al 50 per cento del relativo importo;

69. valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente la competenza in materia di contratti pubblici in ordine alle professionalità che devono caratterizzare i componenti della governance dell'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti, integrando di conseguenza i criteri di nomina di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

70. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire la durata e la portata del periodo transitorio sulla pubblicità legale di cui all'articolo 225, comma 1, al fine di coordinarne la formulazione con il cronoprogramma degli interventi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;

71. al fine di garantire il corretto rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e fugare ogni dubbio su tutte le disposizioni normative che si applicano dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l'opportunità di chiarire all'articolo 225, comma 7, che in relazione alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché le successive semplificazioni introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere;

72. all'articolo 226, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tutti i provvedimenti quali pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, già ottenuti e ancora validi alla data del 1° luglio 2023, restano validi, fino alla loro naturale scadenza prevista al momento della loro emanazione, per le procedure del presente codice, considerandosi assimilabili a quelle richieste con le nuove procedure.";

73. valuti il Governo l'opportunità di introdurre tra le disposizioni transitorie una previsione di coordinamento finalizzata a far salva, per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui all'articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la continuità del quadro normativo di riferimento all'epoca vigente;

74. valuti il Governo l'opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso alla luce della riduzione dei livelli progettuali da tre a due;

75. valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le disposizioni transitorie una norma di interpretazione autentica finalizzata a chiarire l'operatività per i procedimenti in corso del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualificazione dei consorzi stabili per il settore dei lavori, dei servizi e delle forniture, ovviando alla difformità di orientamenti giurisprudenziali derivante dalla mancata attuazione dell'articolo 47 del codice vigente (decreto legislativo n. 50 del 2016) tramite un rinvio alla previgente disciplina;

76. all'articolo 229, valuti il Governo l'opportunità di differire l'entrata in vigore al 1° gennaio 2024, per consentire di effettuare, nelle more, i percorsi di qualificazione delle stazioni appaltanti anche aggregate, la formazione del personale, la digitalizzazione del sistema;

77. valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 2 dell'Allegato I.1, al comma 1, lettera e), inserendo dopo le parole "al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi" le seguenti: "o l'incidenza del costo del personale sull'organizzazione aziendale";

78. all'articolo 3, comma 1, lettera u), dell'Allegato I.1 valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni: le parole: "funzionalmente autonomo" sono soppresse; dopo le parole: "fasi successive del progetto" sono inserite le seguenti: "adeguato alla capacità economico-finanziaria delle MPMI";

79. valuti il Governo l'opportunità di modificare, nell'Allegato I.6, le soglie relative all'obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrutture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km);

80. valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 6 dell'Allegato I.7, tra i contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica il modello adottato dall'operatore nella gestione dei propri rifiuti/sottoprodotti generati dalle opere o dai servizi oggetto dell'appalto;

81. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 8, comma 3, dell'Allegato I.7, che nella relazione tecnica, corredata da indagini e studi specialistici aventi ad oggetto i tematismi della progettazione, gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici, siano in via obbligatoria esaurientemente esposti e commentati in apposite relazioni specialistiche;

 

82. all'articolo 9 dell'Allegato I.7 si valuti l'opportunità di prevedere l'emanazione con DPCM di nuove linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico;

83. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'articolo 22, comma 4, lettera b), dell'Allegato I.7, che il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, sia composto da relazioni specialistiche da individuarsi nelle relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica;

84. tenuto conto delle scelte operate dallo schema di Codice in merito al ricorso all'appalto integrato ed al fine di garantire la qualità della progettazione per tali tipologie di affidamenti, valuti il Governo l'opportunità, di prevedere all'articolo 34 dell'Allegato I.7 che l'attività di verifica della progettazione si svolge tramite organismi esterni di controllo per i progetti, di valore superiore alla soglia europea dell'articolo 14, comma 1, lettera a), relativi agli affidamenti di contratti che abbiano per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;

85. valuti il Governo l'opportunità di ridefinire, all'articolo 38 dell'Allegato I.7, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare, includendo tra gli elementi da valutare ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente per il fatturato globale e l'esperienza professionale pregressa, anche i servizi di ispezione nelle costruzioni, di progettazione o direzione lavori;

86. all'Allegato I.8 si valuti l'opportunità di rafforzare le tutele del patrimonio archeologico e culturale e il ruolo del Ministero della cultura e si precisino le qualifiche dei soggetti competenti e aprire all'utilizzo delle nuove tecnologie non invasive;

87. in relazione alle opere di urbanizzazione a scomputo, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che la possibilità prevista per l'amministrazione di indire la gara è alternativa all'ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del permesso di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante, al fine di evitare interpretazioni erronee, tali da portare a ritenere che siano sempre le amministrazioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante e indire la relativa procedura di gara. Valuti altresì il Governo l'opportunità di esplicitare per tali opere (come attualmente previsto nell'art. 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) l'esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante il fatto che l'attività di stazione appaltante per i privati ha carattere occasionale e non continuativo nel tempo come per le pubbliche amministrazioni e che i requisiti richiesti dal nuovo codice alle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla struttura amministrativa ed economica di soggetti privati;

88. valuti il Governo l'opportunità di adeguare l'Allegato I.14 sulla direzione lavori ed esecuzione dell'appalto all'Allegato I.9 sui metodi e strumenti informativi digitali di gestione delle costruzioni, nonché sulla necessità che il collaudo sia effettuato in corso d'opera;

89. lo schema di decreto, all'articolo 100, comma 7, prevede che il periodo di attività dell'operatore economico, documentabile da parte delle Società organismi di attestazione (SOA), sia rapportato ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con le medesime. Per contro, all'articolo 18, comma 12, e all'articolo 21, commi 1 e 2, dell'Allegato II.12, tale periodo viene fissato in cinque anni. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di allineare il testo dell'Allegato II.12 con la disposizione dell'articolo 100, comma 7, e in generale di apportare all'Allegato le opportune modifiche di coordinamento testuale con la normativa tecnica di settore;

90. l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato II.12, pone in capo alle SOA l'obbligo di avere sede legale in Italia. Analoga previsione, contenuta nell'articolo 64, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è stata oggetto di una procedura di infrazione europea nei confronti dell'Italia (procedura n. 2013/4212), ed è quindi stata abrogata dall'articolo 5, comma 2, della legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122). Valuti pertanto il Governo l'opportunità di reintrodurre espressamente la previsione in base alla quale le SOA devono avere la propria sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che aveva consentito di porre rimedio alla procedura di infrazione;

91. valuti il Governo l'opportunità, con riferimento all'Allegato II.13, di aggiungere la certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ai fini della premialità nelle gare per gli appalti;

92. valuti il Governo l'opportunità di inserire i geometri tra i professionisti che possono essere indicati come componenti del Collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato V.2;

 

93. all'Allegato V.3, relativo alla composizione e alla modalità di funzionamento della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l'opportunità di inserire una disposizione volta a prevedere la partecipazione di un rappresentante del Ministro dell'istruzione e del merito;

94. valuti il Governo l'opportunità di inserire nel Codice una disposizione normativa che escluda espressamente la qualificazione dei Collegi e degli Ordini professionali come amministrazioni aggiudicatrici, al fine di evitare fenomeni di aporia ordinamentale e di violazione del c.d. divieto di gold plating, che potrebbero derivare dall'estensione della disciplina dei contratti pubblici ai predetti enti sulla base della mera definizione di essi come enti pubblici non economici;

95. valuti il Governo l'opportunità di adottare un "capitolato generale di appalto" unico (con utilizzo del criterio della remunerazione dei lavori "a misura"), che, con regole chiare e uniformi, elimini la discrezionalità (e la responsabilità) dei singoli funzionari della P.A., per rendere il più possibile "oggettive" sia le regole poste a base del contratto sia l'attività di verifica degli adempimenti dell'appaltatore, specie con riguardo alla quantità delle opere eseguite;

96. nel prendere atto che il procedimento di redazione del Codice si è svolto in tempi estremamente ridotti in ragione delle impellenti scadenze connesse al rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - tra l'entrata in vigore della legge delega e i tempi di approvazione del primo schema di decreto legislativo in seno al Consiglio dei ministri sono trascorsi poco più di quattro mesi -, si richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di provvedere al coordinamento formale dello schema di decreto legislativo e di apportare le correzioni di forma rese necessarie dall'obiettivo di garantire la coerenza testuale di tutte le parti del Codice, inclusi gli allegati, e la migliore formulazione grammaticale e stilistica delle relative disposizioni;

97. valuti il Governo l'opportunità di scongiurare in tutte le disposizioni del Codice l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (gold plating).

© Riproduzione riservata