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Risoluzione del contratto e scorrimento della graduatoria: è legittima la rinegoziazione dei prezzi con il secondo classificato

È legittima la rinegoziazione dei prezzi con il secondo classificato dopo la risoluzione del contratto? Analisi normativa e operativa con il nuovo Codice.

di Marco Abram - 04/08/2025

Rinegoziare?

Rinegoziare scegliendo la strada dell’interpello non la trovo una posizione percorribile e mi sembra neanche contemplata dalla norma (ricordiamoci sempre che il principio di immutabilità/immodificabilità dell’offerta di parità di trattamento è fondamento della “par condicio” della “lex specialis”), sicuramente con il D.Lgs. n. 50/2016, mentre con il D.Lgs. n. 36/2023 avrei visto qualche “chance” in più essendoci il principio di rinegoziazione contrattuale (art. 9), ma sicuramente non su questa materia e questa fattispecie essendo la “revisione prezzi” rientrata di diritto e pienamente nel corpo normativo e non più affidata a dispositivi emergenziali.

Avrei visto qualche “chance” in più, ma sempre in corso d’opera e non prima della stipulazione del “contratto” visto che l’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 si riferisce specificatamente ad esso e quindi ad un oggetto che è già stato stipulato e comunque anche il D.Lgs. n. 36/2023 sulla materia dell’interpello ha mantenuto la medesima filosofia.

Del resto, gli articoli ed i commi che abbiamo letto mi sembrano abbastanza chiari, al di là di qualche leggera diversità fra D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 36/2023 si rimanda “alle condizioni originarie dell’offerta”; quindi, la rinegoziazione non è prevista.

Ma anche in questo caso ci possono essere sempre dei limiti e magari un giorno esce un Tar che ci smentisce configurando la condizione di interpello come un qualcosa che si sviluppa proprio in corso d’opera e quindi una “sopravvenienza” a tutti gli effetti.

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