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RUP, commissione di gara e offerta incompleta: a chi compete l’esclusione?

Il TAR Campania chiarisce i confini tra competenze procedimentali e poteri valutativi, confermando la legittimità dell’esclusione in caso di inosservanza di una clausola della lex specialis

di Redazione tecnica - 31/07/2025

L’analisi del TAR

Sulla base di questi presupposti, il Collegio ha respinto tutte le censure proposte, partendo proprio dal presunto vizio di competenza.

Il TAR chiarisce che – pur essendo vero che la giurisprudenza e la normativa previgente attribuivano al RUP la titolarità del potere espulsivo – nel caso di specie non si è in presenza di un provvedimento di esclusione in senso tecnico, ma di una non ammissione derivante da un’offerta materialmente incompleta e quindi non suscettibile di valutazione.

La Commissione di gara, dunque, non ha esercitato un potere autoritativo, né si è sostituita alla stazione appaltante. Si è limitata a constatare un impedimento oggettivo alla prosecuzione della valutazione e a riferire quanto rilevato alla struttura competente. È significativo che l’atto formale di esclusione sia stato sottoscritto non dalla Commissione, bensì dalla Dirigente dell’Area Attività Contrattualinominata quale Responsabile della fase di affidamento, nel rispetto del principio di separazione delle fasi procedimentali introdotto dall’art. 15 del d.lgs. 36/2023.

Secondo il TAR, la lettura sistematica dell’art. 7 dell’Allegato I.2 – che attribuisce al RUP il compito di disporre le esclusioni – va coordinata con il modello organizzativo flessibile introdotto dal nuovo Codice, che consente la nomina di soggetti responsabili per le singole fasi. In tale assetto, il RUP mantiene una funzione di coordinamento e supervisione, mentre la titolarità operativa è in capo ai responsabili nominati, nel rispetto delle competenze per materia.

Valutazione tecnica e ambito operativo della Commissione

Né può sostenersi che la Commissione abbia agito ultra vires. Il Collegio riconosce che la valutazione della completezza dell’offerta tecnica – e dunque della presenza del progetto di assorbimento – rientrasse pienamente nel perimetro delle attribuzioni della Commissione, quale organo tecnico preposto alla valutazione qualitativa delle offerte. In mancanza di tale documento, vincolante secondo il disciplinare, non sussistevano i presupposti minimi per proseguire l’istruttoria tecnica.

L’effetto escludente, quindi, non dipende da una valutazione discrezionale, ma da un meccanismo procedurale previsto espressamente nella documentazione di gara.

Clausola sociale e validità dell’offerta

Inoltre, il TAR ha rigettato anche la censura sulla supposta illegittimità della clausola espulsiva. Il progetto di assorbimento non è un documento meramente programmatico: si tratta di un elemento sostanziale dell’offerta tecnica, indispensabile per verificare l’effettiva adesione alla clausola sociale prevista dall’art. 57 del Codice.

La mancata presentazione equivaleva, per espressa previsione del disciplinare, alla non accettazione dell’obbligo di garantire la stabilità occupazionale, con conseguente esclusione. La clausola è ritenuta dal Collegio perfettamente legittima, in quanto fondata su norme imperative e coerente con l’interesse pubblico alla continuità occupazionale nei servizi ad alta intensità di manodopera.

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