Sanatoria semplificata Salva Casa: il TAR ordina al Comune di decidere, anche senza modulistica aggiornata

Il TAR Lombardia certifica l’obbligo per i Comuni di istruire le istanze edilizie presentate ai sensi del nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia, anche in assenza della modulistica aggiornata. Accolto il ricorso per silenzio inadempimento.

di Gianluca Oreto - 21/05/2025

La nuova sanatoria semplificata può essere presentata anche se il Comune non ha ancora adottato la nuova modulistica? Qual è il valore del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza? Può il privato richiedere un'attestazione sul decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione del titolo in sanatoria? E in questo caso qual è il valore del silenzio del Comune?

Sanatoria semplificata Salva Casa: la sentenza del TAR Lombardia

Sono tutte domande molto interessanti e attuali anche se, nel caso di specie, si riferiscono ad un contenzioso nella Regione Lombardia che ha recentemente adeguato la modulistica edilizia con Delibera di Giunta n. XII/4246 del 15 aprile 2025 alle novità introdotte nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa), seguendo le indicazioni contenute nell’Accordo in Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 (Rep. atti n. 35/UE).

Ha, comunque, risposto a queste domande una interessante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sentenza 30 aprile 2025, n. 1501) che fornisce dei principi di diritto applicabili alle istanze di sanatoria semplificata di cui al nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia.

Ricordiamo, infatti, che nel caso di abusi parziali e variazioni essenziali è possibile presentare una nuova istanza di sanatoria che prevede (in estrema sintesi):

  • la doppia conformità “alleggerita” o “asincrona”: l’intervento per essere sanato deve essere conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (comma 1);
  • la possibilità di sanatoria condizionata alla realizzazione di interventi (anche strutturali) per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate (comma 2);
  • l’attestazione di conformità da parte di un professionista abilitato (comma 3);
  • la possibilità di sanatoria strutturale (comma 3-bis);
  • la possibilità di accertamento di compatibilità paesaggistica anche in caso di incremento di superfici e volumi (comma 4);
  • il pagamento di sanzioni (commi 5 e 5-bis);
  • il silenzio assenso dopo 45 giorni dalla presentazione dell’istanza (comma 6).

Il comma 6 prevede, altresì, che “…l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico”.

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