Scarti edilizi, per il MITE non sono più rifiuti

Pubblicato il Decreto che regolamenta i criteri per la qualificazione e il recupero di rifiuti derivanti da attività di costruzione e di demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale

di Redazione tecnica - 21/07/2022

Gli scarti e i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non sono più considerati come rifiuti inerti, ma come materiale di recupero. Lo ha stabilito il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 15 luglio 2022, il quale definisce il regolamento contenente i "Criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Come riportato nello stesso art. 1, in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Recupero scarti edilizi: il decreto del MITE

In particolare, In conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2 del Decreto, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Nel provvedimento vengono fornite anche le più importanti definizioni, ossia:

  • rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione”: rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 al decreto;
  • b) “altri rifiuti inerti di origine minerale”: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE e indicati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1 al decreto;
  • c) “rifiuti inerti”: i rifiuti solidi dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;
  • d) “aggregato recuperato”: i rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e delle disposizioni del Decreto;
  • e) “lotto di aggregato recuperato”: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
  • f) “produttore di aggregato recuperato” o “produttore”: il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato ;
  • g) “dichiarazione di conformità”: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato;
  • h) “autorità competente”: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

Criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto

Il provvedimento specifica che i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l‘aggregato recuperato è conforme ai criteri previsti all’Allegato 1. Esso è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

Obblighi dei produttori dei rifiuti

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Inoltre è tenuto alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, che va inviata all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.

Infine, il produttore è tenuto a conservare per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802.

Il Ministero si riserva una revisione dei criteri entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, tenendo conto, così di eventuali criticità.

Gli allegati al Decreto

Fanno parte del Decreto:

  • l’Allegato 1, relativo all’art. 3, “Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto”.
    Esso specifica:
    • le tipologie di rifiuti ammessi;
    • le verifiche sui rifiuti in ingresso;
    • il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore;
    • le Norme Tecniche di riferimento per la Certificazione CE dell’aggregato recuperato.
  • l'Allegato 2, relativo all’articolo 4, che contiene le indicazioni sugli utilizzi dell’aggregato recuperato;
  • l'Allegato 3, relativo all’art. 5, contenente la dichiarazione di conformità (DDC) che il produttore deve compilare e inviare sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati