Servizi tecnici, verifica progettazione e qualificazione lavori: ANAC rileva gravi criticità

Intervento dell'Autorità su un affidamento di lavori caratterizzato da numerose violazioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle norme su progettazione e compensi

di Redazione tecnica - 08/05/2025

Calcolo delle prestazioni tecniche: utilizzare il Decreto Parametri

Errato poi il calcolo o del valore stimato dei servizi affidati. L’importo assegnato di 72mila euro è coinciso con la cifra del finanziamento ottenuto, senza che sia stato effettuato il computo analitico delle prestazioni secondo il D.M. 17 giugno 2016 (c.d. "Decreto Parametri").

Sul punto, ANAC ha richiamato le linee guida 1 con le quali ha specificato che “Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo.”

Oltretutto, il corretto computo delle prestazioni è necessario ai fini dell’individuazione del giusto procedimento di gara. Infatti “La corretta individuazione dell’importo a base di gara costituisce un obbligo per la stazione appaltante (e non una scelta discrezionale della stessa), quale adempimento necessario sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell’appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia infine per l’individuazione del giusto procedimento di gara".

A prescindere dal finanziamento erogato, la stazione appaltante, in applicazione di tali principi, per l’individuazione della procedura applicabile avrebbe dovuto valutare analiticamente, ai sensi DM del 17 giugno 2016, l’importo di tutti i servizi da affidare.

Altro profilo anomalo è stata l’attribuzione di un punteggio premiale all’offerta progettuale che prevedeva prestazioni aggiuntive non richieste dal bando. Secondo l’ANAC, questo contrasta sia con il principio di giusta remunerazione (art. 36 Cost.), sia con il divieto espresso dal Codice dei contratti (art. 95, co. 14-bis del d.lgs. 50/2016) di valorizzare prestazioni estranee all’oggetto dell’affidamento.

 

 

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