Sicurezza cantieri in estate: le nuove linee di indirizzo per lo stress da calore e radiazione solare

Il documento descrive le azioni a carico dei datori di lavoro per graantire condizioni di lavoro salubri e sicure in caso di alte temperature ed esposizione diretta alla radiazione solare

di Redazione tecnica - 24/06/2025

L’aumento delle temperature medie globali, conseguenza diretta dei cambiamenti climatici, rende sempre più urgente l’adozione di misure efficaci per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le condizioni di calore estremo possono infatti generare un ampio spettro di effetti negativi: dalle patologie da calore alla perdita di concentrazione, dall’aumento degli infortuni alla riduzione della produttività.

Le linee di indirizzo del 19 giugno 2025, redatte dal Coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome, offrono un quadro operativo per affrontare il rischio microclimatico e da radiazione solare, rappresentando una sintesi degli strumenti e delle buone pratiche già adottate a livello territoriale.

Protezione da calore e radiazione solare: le Linee di indirizzo per la tutela dei lavoratori 

Le linee di indirizzo richiamano l’art. 28 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi, inclusi quelli derivanti da:

  • microclima sfavorevole (caldo eccessivo, umidità, ventilazione assente);
  • radiazione solare, intesa come esposizione diretta, nei contesti outdoor.

In assenza di un titolo specifico, si applicano le norme generali degli artt. 181–186 dello stesso decreto.

Ai sensi dell’art. 181, co. 2 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi fisici – quindi anche quelli da microclima – deve essere programmata e riesaminata con cadenza almeno quadriennale, oltre che aggiornata ogni volta che intervengono modifiche rilevanti (es. ristrutturazioni, nuovi layout, cambi di processo produttivo).

Il datore di lavoro deve identificare le misure di prevenzione, pianificare la sorveglianza sanitaria (art. 41) se necessaria e garantire formazione e informazione mirata (art. 184). Particolare attenzione va riservata ai lavoratori suscettibili, che potrebbero richiedere misure personalizzate o sorveglianza sanitaria specifica.

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